Cassazione Penale, Sentenza n. 1274/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ravalli impugnava la conferma della condanna per usura ed estorsione commessa ai danni di Primo Canella. Con tre motivi il ricorrente deduceva: vizio di motivazione sulla sussistenza dell'usura basata sulle dichiarazioni della persona offesa e sulla qualificazione del tasso come usurario; errata qualificazione della condotta estorsiva (sosteneva che avendo ricevuto solo un quinto del capitale prestato non vi sarebbe stato un profitto ingiusto e la pretesa sarebbe stata azionabile civilmente, richiamando anche la disciplina dell'indebito oggettivo e l'art. 393 c.p.); omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. per presunta esiguità del danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproducessero questioni già esaminate in appello e consistessero in una mera revisione del merito non ammissibile in sede di legittimità. È stata confermata la valutazione di attendibilità della persona offesa, supportata da riscontri documentali e testimonianze (registrazione dell'incontro, banca, assegni), nonché la qualificazione dell'operazione come usura in ragione dei tassi effettivamente praticati e dello schema di condotta. Quanto all'estorsione, la Corte ha ritenuto che la minaccia finalizzata al pagamento di interessi usurari costituisce ricerca di un profitto ingiusto contra ius e non una pretesa civilmente azionabile, escludendo la ricostruzione riferita all'art. 393 c.p. L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. è stata esclusa per mancata prova della particolare tenuità del danno. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Riferimento alla forma procedurale adottata in Cassazione, collegata alla disciplina emergenziale che ha introdotto modalità semplificate di trattazione e motivazione
art. 393 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come possibile ricollocazione giuridica alternativa della condotta; la Corte ha escluso la sua applicabilità ritenendo che la condotta configurasse estorsione riconducibile a una pretesa contra ius
art. 62, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante invocata dal ricorrente per presunta particolare tenuità del danno; la Corte ha ritenuto che l'entità degli interessi pattuiti non potesse essere considerata di particolare tenuità e quindi ha escluso l'applicazione dell'attenuante
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In Cassazione la valutazione della credibilità della persona offesa e la valutazione del quadro probatorio appartengono al giudice di merito e sono rivedibili solo in presenza di travisamento della prova, manifesta illogicità o contraddizione evidente.
- Elementi documentali e testimoniali con riscontri (registrazioni, atti bancari, assegni) rafforzano la conclusione di usura; il mero rilievo formale su singoli elementi probatori, se non concretamente decisivo, non è sufficiente a ribaltare la valutazione di merito.
- La richiesta di pagamento di interessi usurari, accompagnata da minacce o condotte coercitive, può integrare il reato di estorsione anche se il creditore afferma di agire per recuperare un capitale, poiché la pretesa deriva da un profitto illecito (contra ius).
- La nullità o l'illiceità del patto usuraio sul piano civile non esclude automaticamente la responsabilità penale per estorsione se è accertata la minaccia finalizzata ad ottenere un vantaggio indebito.
- L'attenuante della particolare tenuità del danno richiede una valutazione concreta e specifica sull'entità del danno al momento della conclusione dell'accordo; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Ricorsi che ripropongono in Cassazione i medesimi argomenti di merito già esaminati in appello sono spesso dichiarati inammissibili; è necessario indicare profili di diritto e vizi formali/costituzionali che consentano un sindacato di legittimità.
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