Cassazione Penale, Sentenza n. 24080/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo (10/01/2024) relativo a presunto abbandono incontrollato di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006), deducendo: carenza o apparente motivazione rispetto al fumus commissi delicti e al periculum in mora; mancata dimostrazione della riconducibilità delle condotte illecite ai legali rappresentanti (sostenevano che le attività di deposito rifiuti fossero riconducibili al dipendente Cordiani e che la società avesse un contratto di gestione rifiuti); contestavano inoltre profili di responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che i motivi presentati fossero, nella sostanza, censure di merito sulla valutazione probatoria e sulla motivazione del Tribunale, vizio che in sede di cassazione è procedimentalmente inammissibile salvo mancanza assoluta o apparente della motivazione. Il Collegio ha valutato la motivazione del Tribunale come ampia e congrua: ha richiamato elementi probatori (videosorveglianza, ricognizioni, sommarie informazioni, analisi del contratto di smaltimento e della ciclicità del servizio) che evidenziavano una prassi consolidata di abbandono rifiuti, la sistematicità della condotta e l'omessa vigilanza degli amministratori. Ha ritenuto altresì congrua la valutazione del periculum in mora data la quantità e la persistenza dei rifiuti. Conseguentemente ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
artt. 81 cpv., 110 e 113 cod. pen.
Norme penali richiamate nell'imputazione per concorso e per i reati connessi all'azione contestata; usate per qualificare la responsabilità penale personale dei soggetti coinvolti
art. 256 commi 2 e 3 d.lgs. 152/2006
Norma che sanziona l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate rientrassero nel tipo penale e che potesse emergere responsabilità anche per omessa vigilanza dei titolari/legali rappresentanti
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai profili di motivazione/ricorso contro il provvedimento cautelare; disciplina le impugnazioni in materia cautelare
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sul riesame dei provvedimenti cautelari: i ricorrenti avevano presentato istanza di riesame poi respinta dal Tribunale
art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo: ammesso solo per violazione di legge o per motivazione mancante o apparente; centrale per la declaratoria di inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, con possibile condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria se non rilevabile assenza di colpa
d.lgs. 231/2001 art. 25-undecies comma 2 lett. b)
Citato dai ricorrenti in ordine alla possibile responsabilità amministrativa dell'ente; la Corte ha ritenuto la questione inconferente poiché non è stato contestato alcun illecito amministrativo all'ente nel procedimento oggetto di riesame
Massime di principio
- In Cassazione i ricorsi avverso ordinanze sul sequestro preventivo sono ammissibili soprattutto per violazioni di legge o per mancanza/manifest “apparenza” della motivazione; contestazioni meramente di merito o logiche sulla valutazione probatoria sono frequentemente dichiarate inammissibili
- Nel settore ambientale la responsabilità dei titolari o dei legali rappresentanti può emergere non solo per atti materiali commissivi, ma anche per omissione di vigilanza sui dipendenti che realizzino abbandoni sistematici di rifiuti
- La sistematicità della condotta, la quantità dei rifiuti e la persistenza della violazione sono elementi che giustificano il periculum in mora ai fini della misura cautelare (rischio di prosecuzione dell'attività illecita)
- La presenza di un contratto di smaltimento non esclude automaticamente responsabilità se emergono elementi che dimostrano irregolarità nella frequenza del servizio o prassi consolidate di gestione illecita dei rifiuti
- Argomentazioni volte a far valere che il fatto è ascrivibile esclusivamente a un dipendente richiedono nel riesame e in sede di impugnazione elementi probatori forti che dimostrino l'assenza di interesse societario e l'adeguata vigilanza da parte degli organi societari
- Questioni connesse alla possibile responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 sono distinte e non determinano automaticamente l'illegittimità di misure cautelari penali se non vi è contestazione specifica di illecito amministrativo
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