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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27791/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando da un lato la genericità e reiterazione dei motivi relativi alla responsabilità, dall'altro la genericità delle censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che lo aveva condannato con doppia conforme di merito. Dal testo emerge che i primi quattro motivi investivano l'accertamento della responsabilità penale per i delitti ascritti, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti privi di specificità e meramente reiterativi rispetto alle doglianze già respinte in appello, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. Con il quinto e il sesto motivo veniva censurato il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62, n. 4 c.p.; anche tali doglianze sono state reputate generiche e non confrontate con le ragioni della decisione di appello, che aveva valorizzato gravità del fatto, modalità odiose, valore del bene e assenza di elementi positivamente apprezzabili.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 c.p.

    è stata invocata dal ricorrente come circostanza attenuante, ma la Corte ha rilevato che il motivo era generico e non si confrontava con il diniego motivato dal giudice di appello.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    richiamati come criteri di riferimento per la determinazione della pena, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per illogicità o arbitrio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; sono inammissibili le doglianze meramente reiterative o che si limitino a prospettare una diversa lettura delle prove.
  • La Cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: non è consentita la richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o di una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo il dedotto e decisivo travisamento di specifiche emergenze processuali.
  • La genericità del motivo sussiste non solo quando la censura è indeterminata, ma anche quando manca la correlazione tra le ragioni sviluppate nella decisione impugnata e quelle poste a base del ricorso.
  • La determinazione della pena, inclusa la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle attenuanti speciali, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, illogica o frutto di arbitrio.
  • Il giudice di merito, nel quantificare la pena, non è tenuto a un'analitica disamina di tutti gli elementi considerati, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti determinanti, purché la motivazione sia logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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