Cassazione Civile, Ordinanza n. 20171/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia delle entrate)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA indebitamente detratta sugli acquisti per gli anni d’imposta 2002, 2003, 2004 e 2005, ritenendo non commerciale l’attività della società ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 e, quindi, insussistente il diritto alla detrazione ex art. 19 del medesimo decreto. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi; la CTR aveva confermato, rilevando che la società, pur formalmente costituita in forma di s.r.l., non aveva mai svolto attività d’impresa e che l’Ufficio poteva riqualificare le operazioni poste in essere, richiamando anche la natura antielusiva della disciplina IVA. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per mancanza della data di deliberazione, in violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 5, lett. a), e 19 d.P.R. n. 633 del 1972, oltre che degli artt. 9 e 168 della direttiva 2006/112/CE, sostenendo che la preclusione alla detrazione sarebbe illegittima poiché gli immobili erano stati venduti a prezzi di mercato e con applicazione dell’IVA e che la CTR avrebbe errato nell’applicare la disciplina nazionale in senso incompatibile con il sistema unionale dell’IVA, invocando anche un eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancanza della data di deliberazione, osservando che tale data risultava comunque indicata nella sentenza e che, in ogni caso, non costituisce elemento essenziale la cui omissione determini nullità, trattandosi al più di errore materiale emendabile. Ha poi ritenuto infondato anche il motivo sostanziale: l’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile, considera non commerciali alcune attività di mero godimento di immobili da parte di società o enti, facendo venir meno la soggettività passiva IVA limitatamente a tali attività e precludendo la detrazione dell’imposta sugli acquisti non inerenti all’esercizio dell’impresa. La Corte ha richiamato il principio per cui, per le operazioni passive, non basta la qualità formale di imprenditore, ma occorre la concreta inerenza e strumentalità rispetto all’attività imprenditoriale; nel caso concreto ha valorizzato gli indici di fatto indicati dalla CTR e dall’Ufficio (assenza di effettiva attività d’impresa, utilizzo familiare degli immobili, finanziamento da parte dei familiari, pagamenti in compensazione, mancanza di incarichi di vendita o locazione), ritenendo insufficienti le allegazioni difensive. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell’Agenzia, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La dedotta mancanza della data di deliberazione non integra nullità della sentenza se il dato risulta comunque ricavabile dal testo.
art. 132 c.p.c.
L’omissione della data di deliberazione non incide su un elemento essenziale dell’atto sentenza e, al più, configura errore materiale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della sentenza è stata ritenuta infondata perché il vizio dedotto non sussiste.
art. 4, comma 5, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972
La norma qualifica come non commerciali alcune attività di mero godimento immobiliare svolte da società, con conseguente esclusione della soggettività passiva IVA per tali operazioni e della detrazione sugli acquisti non inerenti.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone l’inerenza e la strumentalità degli acquisti rispetto all’attività imprenditoriale effettivamente svolta o programmata.
art. 9 direttiva 2006/112/CE
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’interpretazione unionale della soggettività passiva IVA e della detrazione.
art. 168 direttiva 2006/112/CE
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto alla detrazione in presenza di operazioni assoggettate a IVA.
artt. 287 e 288 c.p.c.
La mancata o errata indicazione della data di deliberazione è trattata come errore materiale emendabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La mancanza della data di deliberazione della sentenza non comporta nullità quando la data sia comunque desumibile dal provvedimento; si tratta, al più, di errore materiale emendabile.
- In materia IVA, la qualità formale di società commerciale non basta da sola a fondare il diritto alla detrazione sugli acquisti: occorre verificare in concreto l’inerenza e la strumentalità dei beni o servizi rispetto all’attività d’impresa effettivamente svolta o programmata.
- Le attività di mero godimento di immobili da parte di società, quando riconducibili a un uso personale o familiare dei soci a condizioni non di mercato, possono essere qualificate come non commerciali con conseguente esclusione della soggettività passiva IVA per tali operazioni.
- Quando l’Ufficio fonda il recupero dell’IVA su un quadro indiziario coerente circa il mero godimento dei beni da parte dei soci o familiari, le allegazioni difensive generiche sulla struttura societaria, sull’oggetto sociale o sulla successiva vendita degli immobili non sono sufficienti a vincere l’accertamento.
- Il diritto unionale non impone la detrazione dell’IVA in assenza di un effettivo collegamento tra acquisto e attività economica, soprattutto quando il mancato utilizzo o la mancata operatività dipendano da scelte del soggetto e non da cause indipendenti dalla sua volontà.
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