Sentenza n. 152/2026 - Lecce, Sezione 1
per la declaratoria del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti con istanza in data 11.9.2025 (protocollo INPS.7800.11/09/2025.0411467).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riscontro dell'INPS a un'istanza di accesso documentale relativa al procedimento di recupero di un indebito previdenziale
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti con istanza di accesso del 11 settembre 2025, relativa al procedimento concernente una posizione debitoria per indebito. Successivamente alla proposizione del ricorso, l'INPS ha adottato un provvedimento di autotutela annullando l'indebito oggetto del procedimento. Il ricorrente ha quindi rappresentato tale sopravvenienza. L'annullamento della posizione debitoria ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale all'ostensione degli atti del relativo procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'annullamento in autotutela dell'indebito ha eliminato l'utilità concreta dell'accesso richiesto. Il Collegio ha tuttavia applicato il principio della soccombenza virtuale ai fini delle spese, rilevando che l'INPS non aveva riscontrato l'istanza di accesso e aveva adottato l'atto di autotutela soltanto dopo la proposizione del ricorso. L'INPS è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto o della posizione amministrativa cui si riferisce un'istanza di accesso può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'accesso, rendendo improcedibile il ricorso quando venga meno l'utilità concreta dell'ostensione.
- In un giudizio di accesso divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando il comportamento dell'amministrazione e la probabile fondatezza originaria della domanda.
- La mancata risposta dell'amministrazione all'istanza di accesso e l'adozione dell'atto satisfattivo soltanto dopo la proposizione del ricorso possono giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, anche se il ricorso viene dichiarato improcedibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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