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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32066/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che, esclusa la recidiva contestata, aveva confermato nel resto la condanna per il reato di uso di atto falso di cui all'art. 489 cod. pen. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione del reato quale falso grossolano o inidoneo a trarre in inganno. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Il terzo motivo riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo manifestamente infondati, rilevando che la motivazione di merito era logica e coerente: il documento non appariva falsificato all'operante di polizia ed era quindi idoneo a ingannare la pubblica fede; inoltre, l'uso del documento aveva esposto la collettività a un concreto rischio, non essendovi certezza che l'imputato avesse effettivamente conseguito la patente di guida. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente esercitata con riferimento agli elementi rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi al falso grossolano e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché non consentito e comunque manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio. La condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen., già confermata in appello con esclusione della recidiva, è rimasta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 489 c.p.

    La condanna riguarda l'uso di atto falso.

  • art. 49 c.p.

    La Corte di appello ha escluso l'applicazione della disciplina del reato impossibile, ritenendo il documento concretamente idoneo a ingannare la pubblica fede.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione del concreto rischio per la collettività derivante dall'uso del documento e dell'incertezza sul conseguimento della patente di guida.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve emergere dal contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    La motivazione è stata ritenuta immune dal vizio denunciato, poiché il controllo di legittimità riguarda l'esistenza di un apparato argomentativo logico e non la sua rispondenza alle acquisizioni processuali.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata considerando gli elementi rilevanti indicati dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è censurabile quando risulta un contrasto interno allo sviluppo argomentativo della decisione o tra tale sviluppo e le massime di esperienza; non consente invece alla Corte di cassazione di rivalutare la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali secondo una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L'uso di un documento falso non integra un falso grossolano o un reato impossibile quando, sulla base dell'accertamento del giudice di merito, il documento non appariva falsificato all'operante e risultava quindi concretamente idoneo a ingannare la pubblica fede.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata in presenza di un concreto rischio per la collettività derivante dall'uso di un documento idoneo a consentire l'esercizio di attività per le quali non sia accertato il possesso dei requisiti necessari.
  • La graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e degli aumenti o delle diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è sufficiente una motivazione congrua riferita agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiDelitti contro la famigliaReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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