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Sentenza

Sentenza n. 10748/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento datato 28.07.2025, contrassegnato da n. prot. 0036714, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito rigettava la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera per le classi di concorso AA00 - Insegnamento Scuola infanzia, EE00 - Insegnamento Scuola Primaria; - delle informazioni che sarebbero state fornite in appositi atti dalle Autorità Elvetiche (Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione, CDPE.), le quali venivano richiamate nel precitato provvedimento impugnato, ma mai venivano ostese alla parte ricorrente, e nemmeno ritrascritte in stralcio nel provvedimento principalmente avversato; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente, e per l’adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate;

Giustizia amministrativa202509584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito presso l'ISFOA, istituto formativo privato svizzero. Dopo una precedente sentenza che aveva accertato l'illegittimità del silenzio ministeriale, il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva respinto l'istanza rilevando che l'istituto non figurava tra le università accreditate dalle autorità svizzere, non era autorizzato a rilasciare titoli abilitanti all'insegnamento e non apparteneva al sistema universitario elvetico. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione del contraddittorio procedimentale, degli artt. 16 e 17 d.lgs. 206/2007 e dell'art. 10-bis l. 241/1990; il travisamento del diritto svizzero e dell'Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone; la violazione della Convenzione di Lisbona e del principio di equivalenza funzionale; l'erronea applicazione della direttiva 2005/36/CE, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione dei principi sulla triangolazione formativa e la mancata valutazione di misure compensative; la violazione delle libertà di circolazione e stabilimento, del principio di proporzionalità, degli artt. 3, 11 e 14 della direttiva 2005/36/CE, del principio di fiducia reciproca e della normativa nazionale sul riconoscimento dei titoli esteri.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego ministeriale. La Convenzione di Lisbona richiede, ai fini del riconoscimento, non soltanto che l'istituto estero sia autorizzato a operare, ma che sia riconosciuto o accreditato e faccia parte del sistema di istruzione superiore dello Stato d'origine. Nel sistema svizzero, l'appartenenza al mero spazio formativo non equivale all'inserimento nel sistema universitario nazionale: il discrimine è costituito dal riconoscimento o dall'accreditamento, che presuppongono un controllo formale della qualità. Poiché l'ISFOA non risultava riconosciuto né accreditato dalle autorità svizzere e i titoli da esso rilasciati non avevano carattere ufficiale nello Stato d'origine, il titolo non rientrava nelle nozioni di titolo di formazione o attestato di competenza previste dalla direttiva 2005/36/CE e dal d.lgs. 206/2007. Le libertà di circolazione non impongono allo Stato ospitante di attribuire a un titolo un valore superiore a quello riconosciuto nello Stato d'origine; pertanto, non sussisteva neppure un obbligo di procedere alla comparazione sostanziale o di proporre misure compensative. La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 è stata ritenuta non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della stessa legge, poiché il provvedimento aveva natura vincolata e l'apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e la minima attività difensiva dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • Direttiva 2005/36/CE

    Il riconoscimento delle qualifiche professionali presuppone un titolo rilasciato da un'autorità competente dello Stato d'origine e riconducibile al sistema ufficiale di formazione di tale Stato.

  • artt. 3, comma 1, lett. c), e 11 direttiva 2005/36/CE

    Le nozioni di titolo di formazione e attestato di competenza richiedono che il diploma o certificato sia rilasciato da un'autorità competente dello Stato d'origine.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Le misure compensative non devono essere valutate quando manca a monte un titolo ufficiale riconducibile al sistema formativo dello Stato d'origine.

  • d.lgs. 206/2007

    Il procedimento nazionale di riconoscimento delle qualifiche professionali non si applica a titoli privi di riconoscimento ufficiale nello Stato d'origine.

  • Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli accademici

    Ai fini del riconoscimento, l'istituto estero deve essere riconosciuto o accreditato dall'autorità competente come appartenente al sistema di istruzione superiore dello Stato d'origine; la mera autorizzazione a operare non è sufficiente.

  • art. 1 Convenzione di Lisbona

    Sono istituti di insegnamento superiore quelli che offrono insegnamento superiore e sono riconosciuti dall'autorità competente come appartenenti al sistema nazionale di insegnamento superiore.

  • art. 1, comma 3, Accordo tra Consiglio Federale Svizzero e Governo Italiano del 7 dicembre 2000

    sono ammessi al riconoscimento in base al presente esclusivamente i titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie di cui al primo capoverso a seguito di corsi regolari ordinari

    Il reciproco riconoscimento riguarda esclusivamente i titoli rilasciati da istituzioni universitarie accreditate e appartenenti agli elenchi previsti dall'accordo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina l'annullabilità quando il provvedimento è vincolato e il contributo partecipativo non avrebbe potuto modificarne l'esito.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Le violazioni procedimentali, inclusa l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, sono non invalidanti quando è dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata per il danno da ritardo, ma il ricorso è stato respinto e non è stato riconosciuto alcun risarcimento.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Le libertà di circolazione e stabilimento non impongono allo Stato ospitante di prendere in considerazione un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d'origine, né di attribuirgli un valore superiore a quello posseduto in tale Stato.

  • art. 9 Accordo tra Unione europea e Svizzera sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999

    La disposizione non impone il riconoscimento di titoli privi di carattere ufficiale e non riconosciuti nel sistema formativo dello Stato d'origine.

  • artt. 2 e 3 l. 11 luglio 2002, n. 148

    La ratifica e l'attuazione della Convenzione di Lisbona non estendono il riconoscimento a titoli rilasciati da istituti non riconosciuti o accreditati nello Stato d'origine.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo accademico o professionale estero, non è sufficiente che l'istituto straniero sia autorizzato a operare o appartenga al mero spazio formativo del Paese d'origine: occorre che sia riconosciuto o accreditato dall'autorità competente come parte del sistema nazionale di istruzione superiore.
  • Un titolo rilasciato da un istituto non riconosciuto né accreditato nello Stato d'origine e privo di carattere ufficiale in tale Stato non rientra nelle nozioni di titolo di formazione o attestato di competenza previste dalla direttiva 2005/36/CE; l'amministrazione può quindi escluderlo dal procedimento di riconoscimento senza procedere alla comparazione sostanziale del percorso o all'esame di misure compensative.
  • Le libertà di circolazione e stabilimento non obbligano lo Stato ospitante ad attribuire a un titolo estero un valore superiore a quello che esso possiede nello Stato d'origine; la fiducia reciproca nei sistemi di riconoscimento presuppone che il titolo sia ufficiale e riconosciuto dall'ordinamento di provenienza.
  • La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non comporta l'annullabilità del provvedimento quando il potere esercitato è vincolato e, in ragione dell'assenza dei presupposti sostanziali, la partecipazione procedimentale del privato non avrebbe potuto determinare un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEsami di abilitazioneInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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