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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19081/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA relativa all'anno 2013 (M.U. 2014), con recupero di un'eccedenza di credito IVA che l'Ufficio riteneva non risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, in assenza della presentazione del Modello Unico 2013. In primo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma la CTR della Sicilia aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo il recupero sia perché la dichiarazione IVA dell'anno di maturazione del credito non risultava presentata, sia perché il contribuente non aveva provato l'esistenza sostanziale del credito. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: con il primo ha dedotto omesso esame del fatto decisivo costituito dalla effettiva presentazione del Modello Unico 2013 e dall'indicazione del credito IVA 2012 nello stesso modello, producendo anche la ricevuta di ricezione; con il secondo ha dedotto omesso esame del fatto decisivo costituito dalla documentazione contabile e fiscale prodotta in giudizio (registri IVA, fatture, comunicazione annuale IVA) idonea a dimostrare la sussistenza del credito.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava la valutazione delle prove e la ricostruzione di merito compiuta dalla CTR sull'insussistenza della prova del credito IVA. Poiché la sentenza impugnata era sorretta da due autonome rationes decidendi e il ricorrente aveva censurato in modo non idoneo la seconda, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato; nulla è stato disposto sulle spese, essendosi l'Agenzia costituita senza svolgere attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA nei casi considerati dalla decisione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio denunciabile riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o il dissenso rispetto all'apprezzamento di merito

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e il quando e come della sua deduzione nel processo

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    impone l'indicazione e il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, secondo il richiamo della Corte ai requisiti di specificità

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle risultanze probatorie né di ottenere una nuova lettura del merito in cassazione.
  • La parte che deduce omesso esame deve indicare specificamente il fatto storico trascurato, il dato testuale o extratestuale da cui risulta, il momento processuale in cui è stato introdotto e la sua decisività; la mancata considerazione di singoli elementi istruttori non basta se il fatto è stato comunque esaminato.
  • Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorrente deve impugnarle tutte con censure ammissibili e fondate; il rigetto o l'inammissibilità di una sola censura rende inammissibili per difetto di interesse le altre.
  • In tema di recupero del credito IVA in sede di controllo automatizzato, la contestazione dell'Ufficio sull'esistenza sostanziale del credito impone al contribuente di fornire la prova della sua effettiva spettanza; la mera allegazione di documenti va valutata dal giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La legittimità della cartella emessa ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 può essere confermata sia per ragioni formali legate alla mancata presentazione della dichiarazione dell'anno di maturazione del credito, sia per ragioni sostanziali relative al difetto di prova del credito stesso; ciascuna ratio, se autonoma, deve essere specificamente scalfita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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