Cassazione Penale, Ordinanza n. 29289/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per un furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine sarebbe maturato prima della decisione di appello e che, quindi, il giudice avrebbe dovuto dichiararne l'intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul presupposto che, nel caso concreto, fosse contestata una recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99, co. 4, c.p., circostanza che incide sul calcolo della prescrizione ai sensi degli artt. 157, comma 2, e 161, comma 2, c.p. Ne è conseguito il rigetto in rito del ricorso per inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
indicato come norma incriminatrice del furto semplice, posta a base della condanna confermata
art. 625 n. 7 c.p.
richiamato come aggravante del furto contestato e giudicato
art. 99, comma 4, c.p.
la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è trattata come circostanza aggravante ad effetto speciale rilevante ai fini del calcolo della prescrizione
art. 157, comma 2, c.p.
per il computo del tempo necessario a prescrivere occorre considerare l'aumento massimo previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale
art. 161, comma 2, c.p.
in presenza di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale opera l'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere, con effetti sul termine prescrizionale
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Quando nel giudizio di cognizione risulta contestata e ritenuta una recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, essa può operare come circostanza aggravante ad effetto speciale ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato.
- Ai fini della prescrizione, il tempo necessario a prescrivere va calcolato tenendo conto dell'aumento massimo stabilito dalla legge per le circostanze aggravanti ad effetto speciale e, con riferimento alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, dell'aumento di due terzi previsto dalla disciplina codicistica.
- La declaratoria di prescrizione non può essere accolta quando, applicando correttamente i criteri di computo relativi alla recidiva aggravata, il termine non è ancora maturato alla data della decisione impugnata.
- In tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedenti espressivi di maggiore pericolosità sociale, con adeguata motivazione, senza necessità di una previa formale dichiarazione di recidiva semplice.
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