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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-726/20

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022. — CT e Ferme de la Sarte SPRL contro Région wallonne. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) – Sostegno agli investimenti riguardanti la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato FUE – Nozione di “prodotti agricoli” – Nozioni di “piante vive” e di “prodotti della floricoltura” – Manto erboso in rotoli per l’allestimento di tetti verdi. — Causa C-726/20

Giurisprudenza europea62020CJ0726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Conseil d’État belga, ha chiarito che il manto erboso in rotoli destinato ai tetti verdi non è escluso, in via di principio, dalla nozione di "prodotti agricoli" rilevante ai fini dell’articolo 17 del regolamento FEASR. Richiamando l’allegato I TFUE e la nomenclatura combinata, ha ritenuto che tali piante rientrino nel capitolo 6, "Piante vive e prodotti della floricoltura". Ne consegue che gli investimenti materiali connessi possono accedere al sostegno allo sviluppo rurale.

Interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013: se il manto erboso in rotoli destinato ai tetti verdi rientri nei "prodotti agricoli" dell’allegato I TFUE e sia quindi ammissibile al sostegno FEASR.

La questione giuridica

Se l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che esclude dal proprio ambito di applicazione la produzione di manti erbosi o di tetti verdi, oppure se le piante utilizzate per l’allestimento di tetti verdi, come il manto erboso in rotoli, rientrino nella nozione di "prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato FUE".

Principio di diritto

L’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato FUE" comprende le piante utilizzate per l’allestimento di tetti verdi, come il manto erboso in rotoli. Di conseguenza, gli investimenti materiali relativi a tale produzione possono beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale previsto da detta disposizione, poiché il manto erboso rientra nel capitolo 6 dell’allegato I TFUE e tale interpretazione è coerente con l’obiettivo del regolamento di favorire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 38 TFUE
  • Allegato I del Trattato FUE
  • Regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925
  • Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87

Manto erboso in rotoli per tetti verdi e accesso al sostegno FEASR

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État (Belgio) in materia di sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito della PAC. La questione riguarda se la produzione di manti erbosi in rotoli, destinati all’allestimento di tetti verdi, rientri tra i "prodotti agricoli" ai fini dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Fatti e procedimento principale

CT, dopo avere acquisito una partecipazione nella Ferme de la Sarte SPRL e assunto la gestione dell’impresa, aveva concluso una convenzione per la ripresa dell’azienda finalizzata allo sviluppo della produzione di manti erbosi in rotoli per tetti verdi. La società aveva presentato alla Région wallonne una domanda di sostegno all’insediamento e due domande di sostegno all’investimento, relative a:

  • la costruzione di un magazzino per lo stoccaggio temporaneo dei manti erbosi;
  • l’acquisto di un tagliaerba a cilindri.

Le domande erano state respinte e, in sede di ricorso amministrativo, il rigetto era stato confermato perché l’attività era stata considerata una produzione secondaria non rientrante nel settore agricolo. CT e la Ferme de la Sarte avevano quindi impugnato le decisioni dinanzi al Conseil d’État.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che esclude dal suo ambito di applicazione la produzione di manti erbosi o di tetti verdi.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indica tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, che ammette il sostegno per investimenti riguardanti la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato FUE;
  • l’articolo 38 TFUE e l’allegato I del Trattato FUE;
  • la nomenclatura combinata del regolamento (CEE) n. 2658/87 e le note esplicative della NC, in particolare la voce 0602 e la sottovoce 06029050.

Ragionamento della Corte

La Corte ha osservato che la nozione di "prodotti agricoli" dell’articolo 38 TFUE rinvia ai prodotti elencati nell’allegato I del Trattato FUE. Poiché il capitolo 6 dell’allegato I, intitolato "Piante vive e prodotti della floricoltura", non contiene spiegazioni autonome, per la sua interpretazione è legittimo far riferimento alle interpretazioni consolidate della nomenclatura combinata.

In tale contesto, la Corte ha valorizzato il fatto che:

  • la voce 0602 della NC comprende le "altre piante vive";
  • la sottovoce 06029050 riguarda le "altre piante da pien’aria";
  • le note esplicative della NC indicano espressamente che in tale sottovoce rientrano i manti erbosi in rotoli e le piote usate per creare superfici a prato.

Pur non avendo forza vincolante, tali note costituiscono uno strumento importante per l’interpretazione uniforme della NC e forniscono elementi utili anche per definire il perimetro dell’allegato I TFUE. La Corte ha quindi concluso che il manto erboso in rotoli può rientrare nel capitolo 6 dell’allegato I e, di conseguenza, nella nozione di "prodotti agricoli" ai fini dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b).

La soluzione è stata ulteriormente confermata dalla finalità del regolamento n. 1305/2013: la produzione di manto erboso per l’installazione su tetti di edifici contribuisce alla gestione sostenibile delle risorse naturali e alla lotta contro il cambiamento climatico, in linea con l’obiettivo indicato all’articolo 4, lettera b).

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto che l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato FUE" comprende le piante utilizzate per l’allestimento di tetti verdi, come il manto erboso in rotoli. Pertanto, gli investimenti materiali che le riguardano possono beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale previsto da tale disposizione.

Principio affermato

La pronuncia chiarisce che la produzione di manti erbosi in rotoli destinati ai tetti verdi non è esclusa dal sostegno FEASR per il solo fatto di non essere espressamente menzionata nell’allegato I TFUE; al contrario, essa può ricadere nel capitolo 6 relativo alle piante vive e ai prodotti della floricoltura, con conseguente ammissibilità degli investimenti connessi al sostegno previsto dall’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunesviluppo ruralefondo europeo agricolo per lo sviluppo ruraleclassificazione dei prodotti agricolitetti verdi

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