Sentenza n. 7528/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento della risoluzione per inadempimento di contratto di concessione disposta da Raggruppamento Autonomo del Ministero Difesa - RAMDIFE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: risoluzione per inadempimento del contratto di concessione relativo alla gestione di distributori automatici presso strutture dell'Esercito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la risoluzione di diritto del contratto di concessione, adottata dal Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa mediante clausola risolutiva espressa. L'amministrazione aveva contestato due inadempimenti: il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo demaniale per i distributori installati presso Palazzo Esercito, quantificato dall'Agenzia del Demanio in 648 euro annui, e l'aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti. La ricorrente ha sostenuto, quanto al canone, che la relativa determinazione fosse irragionevole e superiore all'importo di 300 euro annui indicato come prevedibile dalla lex specialis, precisando di avere già impugnato tale quantificazione in altro giudizio. Quanto ai prezzi, ha dedotto la propria buona fede, derivante dalla preventiva comunicazione della variazione e dalla disponibilità a ripristinare i prezzi originari. Ha inoltre chiesto la sospensione degli atti risolutivi per evitare l'incameramento della fideiussione e la segnalazione al Casellario ANAC, nonché la riunione con il diverso giudizio relativo alla determinazione del canone. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di riunione, rilevando che i due giudizi riguardavano atti di amministrazioni diverse, erano assegnati a sezioni differenti e si trovavano in diverso stato processuale; la riunione avrebbe inoltre ritardato la decisione sulla domanda cautelare, proposta soltanto nel presente giudizio. Ritenuti completi il contraddittorio e l'istruttoria, il Collegio ha definito la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione: la controversia riguardava la legittimità della risoluzione intervenuta nella fase esecutiva del contratto e fondata sull'asserito inadempimento di obblighi contrattuali, senza esercizio di poteri autoritativi. La controversia rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha escluso che operi la giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. per i rapporti di concessione di beni pubblici, poiché tale giurisdizione non comprende le controversie sull'adempimento o sull'inadempimento del rapporto negoziale quando l'amministrazione agisce sulla base del regolamento contrattuale. Anche le conseguenze della risoluzione, quali la segnalazione al Casellario ANAC e l'escussione della fideiussione, seguono la controversia principale e non attraggono la causa nella giurisdizione amministrativa. Il TAR ha quindi declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, indicando la possibilità di trasposizione nei termini perentori di legge, e ha compensato le spese.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e non sussistono impedimenti processuali.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici
La giurisdizione esclusiva sui rapporti di concessione di beni pubblici non comprende le controversie relative all'adempimento o all'inadempimento del contratto quando la pubblica amministrazione agisce in posizione paritetica, sulla base del regolamento contrattuale e senza esercizio di poteri autoritativi.
Massime di principio
- La controversia relativa alla risoluzione di un contratto di concessione per asserito inadempimento di obblighi contrattuali, intervenuta nella fase di esecuzione del rapporto e fondata sul regolamento negoziale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando l'amministrazione non esercita poteri autoritativi o discrezionali incidenti sull'assetto del rapporto.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rapporti di concessione di beni pubblici non si estende alle controversie meramente contrattuali sull'adempimento o sull'inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione.
- Gli atti conseguenziali alla risoluzione contrattuale, inclusi la segnalazione al Casellario ANAC e l'escussione della garanzia fideiussoria, seguono la giurisdizione della controversia principale e non attraggono autonomamente la causa nella giurisdizione amministrativa.
- Quando due giudizi riguardano atti di amministrazioni diverse, sono assegnati a sezioni differenti e presentano un diverso stato processuale, la riunione può essere negata se rischia di ritardare la decisione sulla domanda cautelare proposta in uno solo dei procedimenti.
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