Cassazione Penale, Sentenza n. 28190/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 309/1990, relativo a fatti commessi il 26 settembre 2017. Con ricorso per cassazione, il difensore ha articolato quattro motivi: 1) violazione di legge per omessa declaratoria della prescrizione, che secondo la difesa sarebbe maturata prima della sentenza di primo grado, essendo stato escluso il termine di recidiva e risultando decorso il termine massimo di anni 7 mesi 6 alla data del 26 marzo 2025; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, lamentando che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato l'elemento soggettivo e la condizione di detenzione dell'imputato, che gli avrebbe impedito di accedere a informazioni reddituali aggiornate; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che il reato era già estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado. Ha osservato che, in assenza di cause di sospensione non ravvisabili nel caso, il termine massimo di prescrizione era di anni 7 mesi 6 e che, computato dalla data del fatto, era maturato il 26 marzo 2025, quindi prima della sentenza del Tribunale di Palmi del 19 giugno 2025. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato contestato.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 309/1990
È la norma incriminatrice contestata; dalla sentenza emerge solo che il ricorrente era stato condannato per tale reato, senza ulteriori specificazioni sul contenuto precettivo applicato nel caso concreto.
art. 131-bis c.p.
Richiamato dalla difesa come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non si pronuncia nel merito perché assorbe ogni altra questione nella declaratoria di prescrizione.
art. 157 c.p.
Norma implicita nel riferimento al termine massimo di prescrizione e al maturare della causa estintiva prima della sentenza di primo grado.
art. 159 c.p.
Norma implicitamente richiamata per l'affermazione che non vi erano cause di sospensione del termine prescrizionale nel caso di specie.
Massime di principio
- Quando il reato risulta già estinto per prescrizione alla data della sentenza di primo grado, il giudice di legittimità deve annullare senza rinvio la decisione impugnata, essendo ormai preclusa una nuova valutazione nel merito.
- Ai fini della prescrizione, il giudice deve verificare il termine massimo applicabile in concreto, tenendo conto dell'eventuale esclusione della recidiva e dell'assenza di cause di sospensione o interruzione rilevanti; se il termine è già decorso prima della decisione di merito, la causa estintiva va dichiarata.
- La declaratoria di prescrizione assorbe le censure relative alla responsabilità penale, all'elemento soggettivo, alla particolare tenuità del fatto e al trattamento sanzionatorio, poiché estingue il reato e rende superflua ogni ulteriore verifica sul merito dell'imputazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27994/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27995/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27996/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27997/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27998/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27999/2026 del 24/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →