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Sentenza

Sentenza n. 6398/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Stralcio, n. 2358/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di tre domande di condono edilizio relative a un soppalco interno, a un ripostiglio sul balcone e alla chiusura di un portico con creazione di una nuova unità immobiliare

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria aveva presentato tre distinte domande di condono ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, relative a interventi diversi realizzati sul medesimo edificio situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Comune aveva respinto tutte le domande richiamando l'annullamento, da parte della Soprintendenza, del nulla osta paesaggistico riferito alla sola chiusura del portico. Il TAR aveva accolto il ricorso limitatamente al soppalco non abitabile, ritenendo invece legittimi i dinieghi relativi al ripostiglio e alla chiusura del portico. In appello, la proprietaria ha contestato, da un lato, l'erronea considerazione della superficie del ripostiglio, indicata dal TAR come pari a 90 mq anziché 0,90 mq, e la mancata assimilazione dell'intervento alle opere minori; dall'altro, il travisamento dell'atto della Soprintendenza, riferito esclusivamente alla diversa pratica concernente la chiusura del portico, nonché il difetto di istruttoria e motivazione, l'integrazione postuma della motivazione, l'erronea interpretazione della l.r. n. 12/2004 e l'omesso bilanciamento tra interesse paesaggistico e interesse edificatorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello. Ha confermato il rigetto della domanda relativa alla pratica n. 406/2004, concernente la chiusura del portico e la creazione di una nuova unità immobiliare di 26,51 mq e 84,96 mc. Tale intervento, comportando aumento di superficie e volume ed essendo riconducibile alla ristrutturazione edilizia, è stato ritenuto ex lege non condonabile in area vincolata ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, indipendentemente dal fatto che l'annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza fosse motivato soltanto da un difetto di motivazione. Il Collegio ha invece accolto l'appello quanto alla pratica n. 412/2004, relativa al ripostiglio di 0,90 mq sul balcone. La Soprintendenza aveva annullato il nulla osta relativo esclusivamente alla diversa chiusura del portico; il parere paesaggistico favorevole concernente il ripostiglio non risultava quindi superato. L'opera, di dimensioni minime, priva di autonomia, destinata a funzioni di servizio, senza aumento del carico urbanistico e priva di impatto visivo e ambientale, non poteva essere negata automaticamente mediante il richiamo all'annullamento riferito all'altra pratica. Il diniego è stato pertanto annullato in parte qua per difetto di istruttoria e motivazione, irrazionalità ed erronea interpretazione della l.r. n. 12/2004, con obbligo per il Comune di rilasciare il titolo in sanatoria, fatta salva la presenza di ulteriori impedimenti. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la reciproca soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli ... sono sanabili solo se ... siano comunque opere minori senza aumento di volume e superficie, quali restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria

    Nel regime del terzo condono, in presenza di vincoli ambientali o paesaggistici, sono sanabili soltanto opere minori prive di aumento di volume e superficie; un intervento che crea una nuova unità immobiliare con incremento volumetrico non è condonabile.

  • art. 2, comma 1, l.r. n. 12/2004

    È richiamato quale disposizione regionale che individua le opere suscettibili di sanatoria; la chiusura del portico con creazione di nuova unità immobiliare è stata ritenuta estranea a tale ambito.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. n. 12/2004

    È richiamato quale limite alla condonabilità degli interventi realizzati in area vincolata; non è stato tuttavia ritenuto sufficiente a giustificare automaticamente il diniego relativo al piccolo ripostiglio, senza una specifica istruttoria e motivazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa in sede di udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva dell'appellante.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono condonabili, ricorrendo le ulteriori condizioni previste dalla legge, soltanto quando rientrino tra gli interventi minori privi di aumento di volume e superficie, quali restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.
  • La realizzazione di una nuova unità immobiliare mediante chiusura di un portico, con aumento di superficie e volumetria, integra un intervento non condonabile in area vincolata; tale conclusione non dipende dal contenuto dell'annullamento del precedente nulla osta paesaggistico, poiché deriva direttamente dai limiti legali del condono.
  • Quando più domande di condono riguardano interventi distinti, l'amministrazione non può estendere automaticamente a tutti gli interventi gli effetti dell'annullamento di un parere paesaggistico riferito soltanto a una di tali opere; ogni domanda deve essere esaminata autonomamente, sulla base della propria consistenza e dei propri effetti.
  • Il diniego di condono relativo a un'opera di dimensioni minime e priva di significativo impatto visivo o ambientale è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione se si limita a richiamare l'annullamento di un parere paesaggistico concernente un intervento diverso, senza valutare lo specifico parere favorevole e le caratteristiche concrete dell'opera.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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