Cassazione Civile, Sentenza n. 6571/2020 del 09/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Comune)
La controversia
La lite riguardava una cartella con cui il Comune di Aversa aveva richiesto alla società la TARSU per il 2011, per complessivi Euro 73.180,00 tra imposta e accessori, in relazione alle aree di sosta a pagamento senza custodia gestite nel territorio comunale in base a un contratto di appalto del 22 luglio 2009. La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con sentenza del 29 maggio 2013, aveva respinto il ricorso della società, ritenendola titolare del servizio e occupante delle aree dal 22 luglio 2009. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza del 23 luglio 2015, aveva accolto l’appello della contribuente, affermando che gli obblighi contrattuali erano stati assunti dall’associazione temporanea di imprese e che la società era soltanto un’impresa consorziata. Il Comune ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, nonché vizio di esame del fatto decisivo: secondo il Comune, la società era l’unica titolare effettiva del servizio e aveva occupato le aree, come risultava anche dalla denuncia di inizio attività. La Corte ha ritenuto ammissibile la formulazione congiunta delle censure di diritto e di fatto, ma ha considerato superfluo il richiamo al vizio motivazionale, poiché le doglianze riguardavano in sostanza l’individuazione del soggetto passivo della TARSU.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha chiarito che il consorzio non assorbe le imprese consorziate in un organismo unitario e che, nel caso concreto, il consorzio capogruppo aveva indicato espressamente la società come impresa consorziata incaricata della gestione tecnica e amministrativa del servizio; inoltre, la società aveva presentato la denuncia di inizio dell’attività di rimessa di veicoli. Ne ha quindi desunto che l’obbligazione tributaria gravava sulla società e che la cartella era stata correttamente indirizzata a essa. Ai fini della TARSU, il presupposto è l’occupazione o detenzione dell’area, indipendentemente dal titolo; il parcheggio a pagamento è presuntivamente idoneo a produrre rifiuti e l’esenzione richiede che il contribuente provi sia la stabile destinazione a un uso determinato sia l’assenza di produzione di rifiuti. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e condannato la contribuente a rifondere al Comune le spese di legittimità, liquidate in Euro 11.000,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Nella specie, un’attenta analisi delle ragioni addotte a fondamento del ricorso per cassazione evidenzia l’univoca riferibilità delle doglianze alla individuazione della titolarità del rapporto contrattuale che costituisce il presupposto della fattispecie impositiva.
La Corte ha ricondotto la censura, al di là del richiamo formale alla norma processuale, alla questione sostanziale dell’individuazione del soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.
art. 62, commi 1 e 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
In linea generale, questa Corte ha chiarito come, con riguardo alla T.A.R.S.U., il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 62, comma 1, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, di diritto o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune.
La TARSU è dovuta da chi occupa o detiene l’area, indipendentemente dal titolo giuridico o di fatto della detenzione; rientra nel presupposto impositivo la gestione di un parcheggio affidato dal Comune.
art. 62, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Peraltro, pur considerando che il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 62, comma 2, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso (quale, nella fattispecie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
L’esclusione dalla TARSU per la particolare destinazione dell’area presuppone la prova, a carico del contribuente, sia della stabile destinazione a un uso specifico sia del fatto che tale uso non comporti produzione di rifiuti.
art. 2602 c.c.
Ribadendo l’orientamento costante di questa Corte, si deve ritenere che il contratto di consorzio di cui all’art. 2602 c.c. non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con la creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate, ma unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate.
Il consorzio costituisce un’organizzazione comune strumentale e non assorbe le imprese consorziate né crea tra esse e il consorzio un rapporto di immedesimazione organica.
art. 2615, comma 2, c.c.
Pertanto, il consorzio, contrattando con i terzi, ex art. 2615 c.c., comma 2, e coerentemente ai principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., opera quale mandatario dei consorziati (in termini: Cass., Sez. 1″, 26 luglio 1996, n. 6774), senza bisogno di spendita del nome degli stessi (così: Cass., Sez. l”, 16 marzo 2001, n. 3829), l’obbligazione dei quali sorge, quindi, direttamente in capo agli stessi, per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse (così: Cass., Sez. 3, 21 febbraio 2006, n. 3664).
Nei rapporti con i terzi il consorzio opera come mandatario dei consorziati; l’obbligazione può sorgere direttamente in capo al consorziato nel cui interesse è stata assunta, senza necessità che ne sia speso il nome, secondo i presupposti accertati nel caso concreto.
art. 384, comma 1, c.p.c.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente.
Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Ai fini della TARSU, il presupposto impositivo è costituito dall’occupazione o detenzione, anche di fatto, di un locale o di un’area scoperta; non è necessario che l’occupazione si fondi su un diritto reale o che comporti una completa sottrazione fisica dell’area, e il titolo in base al quale essa avviene è irrilevante.
- Il gestore di un parcheggio a pagamento può essere soggetto passivo TARSU quando detiene l’area per svolgere il servizio affidatogli, anche se la detenzione avviene nell’interesse del Comune; la gestione imprenditoriale del parcheggio è oggettivamente idonea a produrre rifiuti per l’afflusso degli utenti.
- L’esenzione dalla TARSU per aree stabilmente destinate a un uso particolare richiede che il contribuente provi sia la stabile destinazione dell’area sia che tale uso non comporti produzione di rifiuti. I parcheggi sono presuntivamente produttivi di rifiuti.
- Il contratto di consorzio non determina l’assorbimento delle imprese consorziate in un soggetto unitario. Se il consorzio, operando nell’interesse di un consorziato, lo indica espressamente come affidatario dell’attività e questi ne assume in concreto la gestione, l’obbligazione collegata a tale attività può sorgere direttamente in capo al consorziato.
- È ammissibile che un unico motivo di ricorso per cassazione cumuli censure di violazione di legge e di ricostruzione del fatto, purché le doglianze siano prospettate in modo specifico e separato quanto ai rispettivi profili.
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