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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35749/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato, tramite difensore, ha proposto tre motivi di ricorso denunciando carenza e omissione di motivazione della sentenza impugnata sia in ordine alla responsabilità sia in ordine alla pena; deduce che la Corte di appello non ha fornito un esame autonomo e specifico delle censure di appello, limitandosi in modo formale a richiamare la decisione di primo grado senza instaurare il necessario confronto dialettico con i motivi di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione in punto di responsabilità e che il richiamo alla sentenza di primo grado non avesse effettuato l'integrazione necessaria né un esame effettivo dei motivi d'appello. Considerato che non sussistono elementi per decidere nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., e che il termine di prescrizione è decorso in data 11/06/2025 senza sospensioni, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 220 L. Fall.

    L'articolo è richiamato in quanto il capo 2 del giudizio riguardava il delitto previsto dalla norma, che in sede di appello era stato dichiarato già estinto per prescrizione; la Corte di Cassazione prende atto dell'estinzione per prescrizione di tale capo.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    L'art. 129, comma 2, c.p.p. consente alla Corte di Cassazione di decidere nel merito senza rinviare quando il materiale istruttorio e la motivazione lo permettono; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi tali da consentire una pronuncia ex art. 129, comma 2, e quindi ha proceduto ad annullare per vizio motivazionale con conseguente accertamento dell'estinzione per prescrizione.

Massime di principio

  • La sentenza di secondo grado deve contenere una motivazione autonoma e specifica che affronti e confuti i singoli motivi d'appello; il mero richiamo alla motivazione di primo grado non è sufficiente se non emerge un vero confronto dialettico con le censure appellate.
  • Se la motivazione dell'appello è inesistente o manifestamente carente in punto di responsabilità, la Cassazione può annullare la sentenza per vizio motivazionale; se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, l'annullamento può essere pronunciato senza rinvio per estinzione del reato.
  • L'art. 129, comma 2, c.p.p. autorizza la Cassazione a decidere nel merito senza rinvio solo quando il materiale processuale e la motivazione consentono di formare un giudizio compiuto; in mancanza di tali elementi, non è possibile applicare la pronuncia ex art. 129,2 e può seguire l'annullamento per vizio procedurale.
  • Per la difesa è fondamentale calcolare e documentare i termini di prescrizione e le eventuali sospensioni; eccepire tempestivamente carenze motivazionali in appello può determinare, se la prescrizione matura, l'estinzione definitiva dei reati.
  • Per il giudice d'appello vale l'obbligo di esaminare specificamente le censure di parte e di esprimere una valutazione propria: decisioni «di copia» della prima istanza espongono al rischio di annullamento per omessa o insufficiente motivazione.

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