Ordinanza n. 213/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto prot. uscita n. -OMISSIS-, Area 1 bis, emesso dalla Prefettura di Cosenza in data 23 febbraio 2026, notificato in data 25 febbraio 2026, con il quale il Prefetto di Cosenza ha disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773); - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della licenza di porto di fucile nr. -OMISSIS- per uso caccia, -OMISSIS-, notificata il 14 marzo 2026 dalla Questura di Cosenza - Commissariato P.S. di Paola, quale atto consequenziale al decreto prefettizio impugnato; - in via di impugnazione cumulativa ex art. 32 c.p.a., per connessione oggettiva e soggettiva, del decreto della Questura di Cosenza - Commissariato di P.S. di Paola, Cat.-OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 14 aprile 2026, con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia n. -OMISSIS- rilasciata in data 26 settembre 2024 - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, comunicazione di avvio del procedimento di revoca e successivo provvedimento questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Cosenza ha disposto, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché gli atti consequenziali relativi alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia. Gli atti sono stati impugnati cumulativamente anche ai sensi dell'art. 32 c.p.a., per connessione oggettiva e soggettiva. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti degli atti, deducendo, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la grave lesione della propria reputazione e un danno morale e personale derivante dalla stigmatizzazione connessa al divieto di detenzione di armi. L'ordinanza non riporta ulteriori specifici motivi di legittimità né le circostanze poste dall'amministrazione a fondamento del divieto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, lasciando impregiudicata ogni valutazione sul merito. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il ricorrente non aveva dedotto specifici pregiudizi gravi e irreparabili. Nel bilanciamento degli interessi, l'interesse alla tutela preventiva dell'ordine e della sicurezza pubblica, cui è funzionale la disciplina restrittiva in materia di armi, è stato ritenuto prevalente rispetto all'interesse del ricorrente allo svolgimento dell'attività venatoria. Sono stati inoltre considerati recessivi l'asserita lesione della reputazione e il danno morale e personale derivante dalla stigmatizzazione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Costituisce la base normativa del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; la decisione cautelare non esamina nel merito la legittimità dell'esercizio del potere.
art. 32 c.p.a.
È richiamato quale base dell'impugnazione cumulativa degli atti connessi oggettivamente e soggettivamente.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato, respingendola per insussistenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, l'interessato deve allegare specifici pregiudizi dotati dei caratteri della gravità e dell'irreparabilità; la mera deduzione di un pregiudizio reputazionale, morale o personale non è sufficiente se non adeguatamente concretizzata.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a provvedimenti restrittivi in materia di armi, l'interesse pubblico alla tutela preventiva dell'ordine e della sicurezza pubblica può prevalere sull'interesse privato allo svolgimento dell'attività venatoria.
- La revoca o il divieto relativi a titoli e detenzione di armi non sono cautelarmente sospendibili sulla sola base dell'interesse allo svolgimento dell'attività venatoria, in assenza della dimostrazione di un danno grave e irreparabile.
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