Sentenza del 15/04/2022 n. 16 - Comm. Trib. II grado di Trento
IRES - Costi - Deducibilità - Criterio di competenza - Possibilità di doppia imposizione - Restituzione della maggiore imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva imputato/dedotto costi in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, contestando l'applicazione del criterio di competenza previsto dall'art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e sostenendo, implicitamente, la possibilità di effettuare la detrazione in esercizi diversi per attenuare l'imposizione
La decisione
La sentenza ha affermato l'inderogabilità del criterio di competenza per i componenti negativi del reddito d'impresa previsto dall'art. 109 TUIR: il contribuente non può scegliere liberamente di dedurre un costo in un esercizio diverso da quello di competenza previsto dalla legge. L'eventuale conseguente doppia imposizione non esonera però il contribuente: la doppia imposizione è evitabile mediante richiesta di restituzione della maggiore imposta, azionabile nei limiti ordinari della prescrizione (art. 2935 c.c.), con decorrenza dei termini dalla formazione del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione all'annualità non di competenza
Norme richiamate
art. 109, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Il criterio di competenza indicato dall'art. 109 è inderogabile: i componenti negativi di reddito devono essere imputati all'esercizio di competenza secondo la legge, senza che il contribuente possa scegliere un esercizio diverso per modificare il risultato dichiarato
art. 2935 c.c.
I termini di prescrizione per la domanda di restituzione della maggiore imposta si applicano nei limiti ordinari previsti dal codice civile; il decorso dei termini inizia dalla formazione del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione all'annualità non di competenza
Massime di principio
- Per i costi d'impresa si applica rigidamente il criterio di competenza: non è consentito al contribuente posticipare o anticipare la deduzione per ottenere un minor carico fiscale se la legge individua un esercizio diverso di competenza
- Se il rispetto del criterio di competenza genera una apparente doppia imposizione, il rimedio non è la deroga preventiva del contribuente, ma la richiesta di restituzione dell'imposta pagata in eccesso nei limiti della prescrizione
- La domanda di restituzione è soggetta ai termini ordinari di prescrizione previsti dall'art. 2935 c.c.; il termine decorre dalla formazione del giudicato che accerti la legittimità del recupero dei costi (ossia dalla decisione definitiva sulla materia)
- In fase pratica il contribuente dovrebbe: documentare con chiarezza l'esercizio di competenza dei costi, valutare tempestivamente l'impugnazione amministrativa o giudiziale e, se necessario, proporre istanza di rimborso entro i termini di prescrizione una volta acquisito un titolo esecutivo (giudicato) che ne giustifichi la restituzione
- La compliance contabile e la corretta imputazione temporale sono essenziali per evitare contestazioni e per preservare il diritto al rimborso quando ricorra un pagamento in eccesso
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