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Sentenza

Sentenza del 15/04/2022 n. 312 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

IVA - Avviso di accertamento - Operazioni non imponibili - Esportazioni - Regime probatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il contribuente impugna l'avviso di accertamento che ha escluso la non imponibilità IVA per presunte esportazioni, sostenendo di aver esportato la merce; tuttavia la documentazione prodotta non comprendeva il visto/dichiarazione ufficiale della dogana di partenza né documentazione ufficiale rilasciata da autorità doganali o amministrazioni pubbliche del paese di destinazione, ma solo documenti formati dal privato (es. documenti di trasporto, fatture, certificati emessi dal venditore/trasportatore).

La decisione

il giudice ha rigettato le argomentazioni del contribuente e confermato l'accertamento: ai fini della non imponibilità IVA per esportazioni è richiesta una prova certa e incontrovertibile dell'effettiva uscita delle merci dal territorio nazionale, costituita dal visto o documento formato dalla dogana di partenza oppure da documentazione ufficiale della dogana o pubblica amministrazione del paese di destinazione. I documenti formati dal privato non hanno valore probatorio sostitutivo della documentazione doganale mancante; perciò è operata la presunzione che la cessione sia avvenuta nel territorio nazionale e soggetta a IVA ai sensi dell'art. 53 d.P.R. 633/72.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. a) d.P.R. 633/72

    limita la non imponibilità IVA per esportazioni alla prova dell'effettiva esportazione mediante documentazione ufficiale; non permette che documenti privati sostituiscano la prova doganale

  • art. 346 d.P.R. 43/73

    riconosce rilevanza probatoria della documentazione doganale di uscita o di documenti ufficiali esteri che attestino l'ingresso della merce nel paese di destinazione

  • art. 53 d.P.R. 633/72

    in assenza di prova dell'esportazione opera la presunzione che la cessione sia interna e quindi soggetta a IVA

Massime di principio

  • Per ottenere la non imponibilità IVA per esportazioni bisogna conservare documentazione ufficiale: visto/documento rilasciato dalla dogana di partenza o certificati/dichiarazioni rilasciate da dogana o pubblica amministrazione del paese di destinazione.
  • Documenti emessi dal venditore, dal vettore o altri soggetti privati (DDT, CMR, fatture, bolle di carico) non sostituiscono la prova doganale e, se prodotti isolatamente, non impediscono l'accertamento dell'IVA.
  • In mancanza della documentazione doganale ufficiale si applica la presunzione di cessione interna e l'ufficio può rettificare e recuperare l'IVA; il contribuente ha l'onere di provare l'effettiva esportazione con mezzi idonei e comprovabili.
  • Se la documentazione ufficiale estera manca ma esistono elementi oggettivi, è utile richiedere alle autorità doganali (sia italiane sia straniere) certificazioni a posteriori o altri atti ufficiali che attestino l'ingresso della merce nel paese di destinazione.
  • Conservare procedure amministrative e contatti con la dogana e predisporre clausole contrattuali e modalità operative che garantiscano la produzione della documentazione doganale riduce il rischio di contestazioni.

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