Sentenza del 15/04/2022 n. 18 - Comm. Trib. II grado di Trento
IRES - Società - Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che la cancellazione dal Registro delle Imprese determina l'estinzione della società e la conseguente perdita della capacità e della legittimazione ad agire; pertanto la società, non essendo più esistente, non poteva presentare dichiarazioni integrative aventi efficacia retroattiva. Il ricorso è stato respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva di poter presentare dichiarazioni fiscali integrative con efficacia retroattiva per correggere errori materiali commessi in precedenti dichiarazioni, nonostante fosse stata cancellata dal Registro delle Imprese
Norme richiamate
Norme sul Registro delle Imprese e sulla cancellazione (normativa camerale e disposizioni del codice civile in materia societaria)
La cancellazione dal Registro delle Imprese comporta l'estinzione della società e la perdita della capacità di agire e della legittimazione a compiere atti sostanziali e processuali
Normativa tributaria relativa a dichiarazioni integrative e IRES
Le dichiarazioni integrative devono essere presentate da soggetti ancora esistenti e legittimati; non è possibile attribuire efficacia retroattiva a dichiarazioni integrative presentate da un soggetto ormai estinto
Massime di principio
- La cancellazione dal Registro delle Imprese comporta l'estinzione della società e la perdita della capacità processuale e sostanziale: dopo la cancellazione la società non può più compiere atti idonei a modificare la propria posizione fiscale.
- Le rettifiche di errori materiali nelle dichiarazioni fiscali devono essere effettuate prima della cancellazione; l'invio di dichiarazioni integrative dopo l'estinzione non produce effetto retroattivo.
- Quando si avvicina la chiusura o la cancellazione societaria è fondamentale verificare e regolarizzare tempestivamente la posizione fiscale per evitare la perdita della possibilità di rettifiche.
- Se dopo la cancellazione emergono errori, occorre valutare se esistono soggetti ancora legittimati (es. liquidatore, amministratori ancora investiti di poteri, eredi o successione di impresa) o procedure specifiche per la riapertura o la tutela dei diritti fiscali.
- In controversie fiscali connesse a entità estinte, la pubblica amministrazione tende a non riconoscere atti provenienti da soggetti privi di capacità giuridica; pertanto la tutela del contribuente richiede interventi antecedenti alla cancellazione o il ricorso a strumenti alternativi di tutela.
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