Cassazione Civile, Ordinanza n. 05509/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2002, con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior reddito in capo alla dante causa dei controricorrenti, socia di una società di capitali. L’accertamento presupponeva, da un lato, un atto separato emesso nei confronti della società, esercente commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, che aveva ricostruito un reddito d’impresa in nero derivante da consegne di carburante in misura inferiore al pattuito tramite alterazione dell’autocisterna e dalla successiva vendita non contabilizzata del prodotto sottratto; dall’altro, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, in ragione della ristretta base sociale, imputati pro quota ai partecipanti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo sufficiente, per escludere la distribuzione degli utili alla socia, la risultanza di una relazione tecnica secondo cui sul suo conto corrente non erano affluite somme di provenienza societaria e valorizzando anche una decisione relativa ad annualità successive. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque inconferente, perché svincolata dal tema decisorio e fondata su un dato irrilevante quale l’assenza di accrediti sul conto della contribuente; violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR invertito l’onere della prova e negato la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in mancanza di prova contraria idonea.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che, nelle società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, salva la prova contraria del contribuente che dimostri l’accantonamento o il reinvestimento degli utili, oppure la propria estraneità alla gestione societaria. Ha quindi censurato la sentenza di merito perché aveva escluso la distribuzione degli utili in base al solo rilievo che sul conto corrente della socia non erano stati rinvenuti accrediti di provenienza societaria, dato giudicato non decisivo e illogico, oltre che per il richiamo a una diversa sentenza su annualità successive, privo di spiegazione giuridica. La motivazione è stata qualificata come nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, richiamando il principio per cui la motivazione è mancante anche quando, pur formalmente presente, non consente di riconoscere la ratio decidendi. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta quando la motivazione sia mancante o meramente apparente, cioè non idonea a rendere riconoscibile la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È denunciabile la violazione di legge quando il giudice di merito applichi in modo errato la disciplina della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e del riparto dell’onere probatorio.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve essere adeguatamente motivata; una motivazione illogica o inconferente integra nullità.
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza sostanziale della motivazione determina nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico-giuridico della decisione.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Nel giudizio fiscale rileva quale base normativa dell’accertamento del maggior reddito e della presunzione utilizzata dall’Ufficio.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare il fatto estintivo o impeditivo della pretesa tributaria grava sul contribuente che contesti la presunzione di distribuzione degli utili.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci nello stesso esercizio, salvo prova contraria del contribuente.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere vinta solo dimostrando l’accantonamento o il reinvestimento degli utili da parte della società, oppure l’estraneità del socio alla gestione societaria; non è sufficiente la mera mancata evidenza di accrediti bancari sul conto del socio.
- In materia di motivazione della sentenza, la nullità ricorre anche quando la motivazione sia formalmente presente ma sia illogica, inconferente o tale da non consentire di comprendere la giustificazione del decisum.
- Il giudice di merito non può invertire l’onere della prova esigendo dall’Amministrazione la dimostrazione di specifici flussi bancari quando la pretesa si fonda su una presunzione legale o semplice già supportata dall’accertamento societario definitivo.
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