Ordinanza n. 10061/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della Determina Dirigenziale di Roma Capitale n. prot. QG/8920/2025 del 24.02.2025, avente ad oggetto la graduatoria degli esclusi dal Bando di Concorso pubblico indetto con Determinazione Dirigenziale n. prot. QG/35916/2024 del 30.09.2024, ivi incluso l'Allegato A), in parte qua; - della Determina Dirigenziale di Roma Capitale n. prot. QG/8545/2025 del 21.02.2025, avente ad “OGGETTO: Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - presa d'atto degli esiti dell'istruttoria svolta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ai sensi dell'art. 15 del bando”; - della Determina Dirigenziale di Roma Capitale n. prot. QG/8922/2025 del 24.02.2025, avente ad “OGGETTO: Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - attestazione della regolarità della formazione delle graduatorie definitive e della chiusura del procedimento di selezione”; - della Deliberazione n. 58 del 25.02.2025 della Giunta Capitolina, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - approvazione graduatorie idonei all'assegnazione delle licenze”, ivi incluso l'Allegato A), in parte qua; - della Deliberazione n. 118 del 03.04.2025 della Giunta Capitolina, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1000 (mille) licenze taxi. Approvazione graduatorie dei candidati idonei all'assegnazione delle licenze in modifica della deliberazione di Giunta Capitolina n. 58/2025”, in parte qua; - della Determina Dirigenziale di Roma Capitale n. prot. QG/16242/2025 del 02/04/2025, avente ad “OGGETTO: Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) licenze taxi - Rettifica determinazione dirigenziale n. 289 del 24 febbraio 2025 e approvazione nuovo elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale non in regola con i requisiti previsti dall'art. 2 del bando”, in parte qua; - ove occorra, della nota del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, Direzione Trasporto Pubblico Locale, di Roma Capitale, avente ad oggetto “ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO”; - ove occorra, del Bando di Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi, indetto con Determinazione dirigenziale n. prot. QG/35916/2024 del 30.09.2024, in parte qua; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché lesivo e non conosciuto dalla ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria definitiva del concorso straordinario per il rilascio oneroso di 1.000 licenze taxi e mancata inclusione nella graduatoria finale degli idonei
Esito
La controversia
La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico straordinario bandito da Roma Capitale per il rilascio di 1.000 licenze taxi, collocandosi all'855° posto nella graduatoria di merito relativa alle licenze ordinarie. È stata successivamente esclusa con la motivazione della mancata comprova della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea. Ha quindi chiesto all'Amministrazione l'annullamento in autotutela dell'esclusione, senza ottenere accoglimento, poiché il suo nominativo non è stato inserito nella graduatoria definitiva degli idonei approvata il 3 aprile 2025. Ha impugnato gli atti di esclusione, le graduatorie definitive e, in via subordinata, il bando, deducendo violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 35 d.P.R. 445/2000, degli artt. 6, comma 1, lett. b), e 18, comma 2, l. 241/1990, delle disposizioni del bando relative ai requisiti e alla formazione della graduatoria, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti giuridici e fattuali, contraddittorietà intrinseca, manifesta irragionevolezza e sviamento di potere. L'eventuale accoglimento potrebbe determinare l'inserimento della ricorrente in graduatoria, con pregiudizio per i candidati collocati dopo di lei nella graduatoria originaria e successivamente inseriti nella graduatoria finale.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il merito né le questioni preliminari del ricorso. Ha rilevato che l'eventuale accoglimento delle censure potrebbe incidere sulla posizione dei candidati collocati successivamente alla ricorrente nella graduatoria di merito del 26 novembre 2024 e poi inseriti nella graduatoria finale. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali candidati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale di Roma Capitale. L'avviso dovrà contenere gli estremi del giudizio e degli atti impugnati, il nominativo della ricorrente, l'amministrazione intimata, l'indicazione dei controinteressati, un sunto dei motivi, le informazioni per seguire il processo, gli estremi dell'ordinanza autorizzativa e il testo integrale del ricorso. Roma Capitale dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, predisporre il collegamento dalla home page alla sezione "Atti di notifica" e rilasciare alla ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. L'ulteriore trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 24 marzo 2027; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Parametro costituzionale richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; il TAR non ne ha ancora valutato la fondatezza.
art. 35 d.P.R. 445/2000
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla comprova della cittadinanza; il TAR non ne ha ancora valutato l'applicazione.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Norma richiamata dalla ricorrente tra i parametri di legittimità degli atti impugnati; il TAR non ne ha ancora esaminato la violazione.
art. 18, comma 2, l. 241/1990
Norma richiamata dalla ricorrente tra i parametri di legittimità degli atti impugnati; il TAR non ne ha ancora esaminato la violazione.
artt. 27, 29 e 41 c.p.a.
Disposizioni poste a fondamento dell'integrazione del contraddittorio e della notificazione per pubblici proclami, resa necessaria dall'elevato numero dei controinteressati.
art. 15 del Regolamento capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea
La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
La ricorrente ha richiamato la durata triennale e l'utilizzabilità della graduatoria per la copertura dei posti vacanti quale elemento dell'interesse alla decisione; la disposizione non è stata ancora interpretata nel merito dal TAR.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro l'esclusione da una procedura selettiva può comportare l'inserimento del ricorrente in graduatoria e incidere sulle posizioni dei candidati collocati successivamente, questi ultimi sono controinteressati necessari ai fini della completezza del contraddittorio.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, prescrivendo i contenuti dell'avviso e le modalità di pubblicazione.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio può essere assistito dalla fissazione di termini perentori per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova, con previsione dell'improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.
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