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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14470/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per gli anni 2008-2009, ritenendo obbligati in solido la società estera che organizzava la raccolta scommesse e il titolare di una ricevitoria/CTD che operava in Italia per suo conto. Le società hanno impugnato gli atti sostenendo, in sintesi, che: la norma tributaria, come interpretata dalla legge del 2010 e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, non potesse applicarsi retroattivamente alle annualità anteriori al 2011 nei confronti dei centri di trasmissione dati; il bookmaker estero non potesse essere considerato unico obbligato principale e la CTR avesse alterato i presupposti degli avvisi; la territorialità del tributo non fosse integrata; mancasse il contraddittorio endoprocedimentale e la notifica del PVC al coobbligato; inoltre venivano sollecitati rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia per asserite violazioni dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, libertà di stabilimento e legittimo affidamento. La ricorrente contestava anche la ricostruzione della solidarietà e la compatibilità costituzionale del regime di rivalsa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, richiamando la giurisprudenza già formatasi sul tema e chiarendo che, per le annualità anteriori al 2011, l'imposta unica è dovuta anche per le scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, con soggezione passiva del bookmaker che realizza in Italia il presupposto impositivo tramite i propri centri di raccolta. Ha escluso che la sentenza impugnata abbia trasformato un obbligo solidale dipendente in un obbligo principale, osservando invece che la solidarietà è paritetica e che il tributo colpisce un fatto di gestione indice di capacità contributiva. Ha confermato che la territorialità deriva dalle attività di organizzazione e raccolta svolte in Italia, non dal solo perfezionamento del contratto di scommessa. Ha respinto anche le censure di matrice unionale, rilevando che la Corte di giustizia ha già escluso discriminazioni o restrizioni ingiustificate e che non sussisteva ragione di nuovo rinvio pregiudiziale. Il quinto motivo, sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla mancata notifica del PVC, è stato ritenuto infondato perché l'imposta non è tributo armonizzato e non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo fuori dai casi espressamente previsti. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la sentenza impugnata e prospettava questioni estranee al thema decidendum, oltre a muovere da una ricostruzione della solidarietà non condivisa dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Interpretato nel senso che l'imposta unica sulle scommesse si applica anche alle raccolte svolte fuori dal sistema concessorio; per le annualità antecedenti al 2011, alla luce della declaratoria di incostituzionalità parziale, non assoggetta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

  • art. 1, commi 64 e 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    Qualifica come soggetti passivi anche chi gestisce, per conto proprio o di terzi, scommesse di qualsiasi genere, ancorché in assenza o inefficacia della concessione; ha natura interpretativa e rileva per i rapporti successivi al 2011.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un vizio degli avvisi, ma la Corte esclude l'alterazione del perimetro dell'accertamento.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998

    Richiamato dalla ricorrente in tema di territorialità dell'imposizione.

  • artt. 1326, 1327 e 1336 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare il momento e il luogo di perfezionamento del rapporto di scommessa e la territorialità del tributo.

  • artt. 7 e 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocati per sostenere la necessità del contraddittorio e della notifica del PVC; la Corte esclude un obbligo generalizzato.

  • art. 24 Cost.

    Invocato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato per chiedere un rinvio pregiudiziale, che la Corte reputa non necessario perché la Corte di giustizia si è già pronunciata in modo esaustivo.

  • art. 136 Cost.

    Richiamato in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018.

  • art. 30, comma 1, L. n. 87 del 1953

    Richiamato insieme all'art. 136 Cost. sul vincolo derivante dalle decisioni della Corte costituzionale.

  • art. 4, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 504 del 1998

    Usato come base per la determinazione dell'aliquota in funzione del movimento netto, applicabile ai soggetti che svolgono l'attività di raccolta scommesse.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte ne precisa la portata: opera solo quando il coobbligato è obbligato per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri; non disciplina la solidarietà quando il soggetto è obbligato per un fatto proprio.

  • art. 56 TFUE

    Rilevante per verificare eventuali restrizioni alla libera prestazione di servizi nel settore giochi; la Corte esclude discriminazioni e ostacoli ingiustificati.

  • art. 4, comma 4-bis, L. n. 401 del 1989

    Richiamato per il diverso piano penale, che non incide sulla soggezione fiscale del bookmaker.

  • art. 1, comma 644, L. n. 220 del 2010

    Indicato come espressione degli obiettivi di tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto a evasione/elusione nel settore del gioco.

Massime di principio

  • Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato anche nell'operatore estero che, tramite centri di trasmissione dati o ricevitorie situate in Italia, realizza sul territorio il presupposto di gestione e raccolta delle puntate.
  • La solidarietà tra bookmaker e centro di raccolta, nei rapporti tributari considerati dalla disciplina interpretativa, è di tipo paritetico: ciascun soggetto risponde per un autonomo titolo di capacità contributiva, sicché non opera lo schema della solidarietà dipendente né è necessario escutere previamente un soggetto in via principale.
  • La normativa interpretativa del 2010, per le annualità successive al 2011, è parametro legittimo per definire l'assetto degli obblighi tributari e consente di assoggettare all'imposta anche le raccolte svolte in assenza di concessione; per il periodo precedente al 2011, la Corte costituzionale ha invece limitato l'applicazione alle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
  • Ai fini della territorialità dell'imposta sulle scommesse, ciò che rileva non è il solo perfezionamento del contratto di gioco, ma l'attività di organizzazione e raccolta svolta in Italia, comprensiva della registrazione della scommessa e della consegna della ricevuta.
  • In materia di tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale o di preventiva notifica del PVC, salvo espressa previsione di legge.
  • Non è necessario un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa unionale sia già stata affrontata in modo specifico e completo, e le censure ripropongano profili già esclusi dalla giurisprudenza UE.
  • Il riconoscimento della liceità penale dell'attività di raccolta scommesse non elimina la soggezione al tributo, poiché la rilevanza fiscale dipende dal presupposto impositivo realizzato in concreto, non dalla qualificazione penalistica dell'attività.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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