Cassazione Penale, Ordinanza n. 28751/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata e specifica; 3) violazione di legge per l'eccessività della pena. La difesa sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere considerata di minima offensività, che la recidiva non fosse correttamente applicata e che la sanzione fosse sproporzionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate o comunque generiche le censure: quanto alla lieve entità, ha osservato che i giudici di merito avevano valorizzato una pluralità di elementi incompatibili con la minima offensività (duplice tipologia di sostanze, dato ponderale, elevato principio attivo, droga già suddivisa in dosi); quanto alla recidiva, ha ritenuto congrua la motivazione sulla maggiore pericolosità sociale desunta dai precedenti penali anche specifici e dalla gravità del fatto; quanto alla pena, ha rilevato la genericità della doglianza e ha ribadito che la determinazione sanzionatoria entro i limiti edittali è rimessa al giudice di merito, con motivazione anche sintetica se la pena è prossima al minimo. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato quale disposizione concorrente nella contestazione originaria, senza specifica autonoma trattazione nel merito da parte della Corte di cassazione
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, co.5 D.P.R. 309/90
l'ipotesi di lieve entità può essere esclusa quando dagli elementi del fatto emerga assenza di minima offensività, valutata complessivamente in base a quantità, qualità della sostanza e modalità della condotta
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena, il cui richiamo può integrare motivazione sufficiente quando la pena sia contenuta entro limiti non elevati
art. 616 c.p.p.
base normativa implicita della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
testo unico stupefacenti, rilevante per la qualificazione del fatto e per l'ipotesi attenuata di lieve entità
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti va esclusa quando la valutazione complessiva degli indici fattuali riveli un'offensività non minima, anche se la condotta non presenti necessariamente elementi di particolare gravità isolatamente considerati.
- Ai fini del giudizio sulla recidiva non basta il mero riscontro formale dei precedenti penali: il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale, considerando natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità della ricaduta e ogni altro elemento individualizzante.
- La motivazione sul riconoscimento della recidiva è sufficiente se dà conto, in modo non apparente, della maggiore pericolosità desunta dai precedenti e dalle caratteristiche del fatto, senza necessità di formule sacramentali.
- La censura sulla misura della pena è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito; la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice, ed è motivabile anche con richiamo ai criteri generali dell'art. 133 c.p., specie se la pena è prossima al minimo edittale.
- In sede di legittimità è inammissibile la doglianza che non evidenzi un vizio di legittimità ma miri soltanto a una diversa ponderazione del materiale fattuale e del trattamento sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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