Sentenza n. 2300/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 9 luglio 2025, notificato in data 15 luglio 2025, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 6 agosto 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno del 9 luglio 2025, notificato il 15 luglio 2025, con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 6 agosto 2022. Dalla sentenza emerge che il rigetto amministrativo era fondato su presupposti fattuali e giuridici palesemente erronei, come rilevato in sede cautelare. In ottemperanza all’ordinanza cautelare, l’Amministrazione ha riesaminato la domanda.
La decisione
Nel corso del giudizio, a seguito del riesame disposto in sede cautelare, la domanda di cittadinanza del ricorrente è stata accolta con provvedimento del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 2026. Tale provvedimento ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito con il ricorso, rendendo non più necessaria una pronuncia di annullamento del precedente diniego. Il TAR ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha posto le spese a carico del Ministero dell’Interno, ritenendo illegittimo il rigetto originario perché basato su presupposti fattuali e giuridici palesemente erronei. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana impugnata nel giudizio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo dell’interesse azionato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anche se il provvedimento sopravvenuto è adottato in esecuzione di una misura cautelare.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse, il giudice può regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la legittimità dell’originario comportamento amministrativo ai soli fini della decisione sulle spese.
- Il rigetto di una domanda amministrativa fondato su presupposti fattuali e giuridici palesemente erronei giustifica, secondo il principio della soccombenza virtuale, la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, anche quando l’atto impugnato non venga più annullato per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
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