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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19928/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in cui una lavoratrice ha chiesto l'accertamento della sussistenza, per un ampio arco temporale, di un rapporto continuativo di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la condanna del datore di lavoro al pagamento di varie spettanze (ratei di tredicesima, scatti di anzianità, TFR). Il datore di lavoro ha svolto a sua volta domande riconvenzionali, ottenendo in primo grado una condanna parziale della lavoratrice al pagamento di una quota del contributo CUAF. La Corte d'appello ha confermato la subordinazione e la quantificazione delle spettanze, ma ha anche riconosciuto un modesto risarcimento in favore del datore di lavoro per la rottura di una lampada durante la prestazione lavorativa, e ha escluso la debenza della domanda riconvenzionale sul CUAF per carenza di prova documentale. In cassazione il datore di lavoro ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2094, 2697 e 116 c.c./c.p.c., sostenendo che la subordinazione era stata affermata solo sulla base di una testimonianza asseritamente male interpretata; (2) violazione degli artt. 2697, 115, 116, 416, comma 3, e 424 c.p.c., assumendo che i conteggi delle spettanze della lavoratrice erano stati erroneamente ritenuti corretti, senza valorizzare la contestazione dei parametri retributivi del contratto collettivo; (3) violazione degli artt. 2697, 115, 116 c.p.c. e della L. n. 114 del 16.04.1974, sostenendo che la controparte aveva genericamente contestato la domanda riconvenzionale sul CUAF, mentre i suoi conteggi avrebbero consentito di determinare l'importo dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dai giudici di merito, attività non sindacabile in cassazione nei termini dedotti. In particolare, ha osservato che la censura sull'art. 2697 c.c. non indicava una reale inversione dell'onere della prova, quella sull'art. 116 c.p.c. non evidenziava l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello consentito, e le censure sugli artt. 115, 416 e 424 c.p.c. difettavano di specificità e non si confrontavano con la reale ratio della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato solo come parametro per contestare la qualificazione del rapporto; la Corte osserva che la censura non investe in modo ammissibile i criteri giuridici della subordinazione, ma mira a rimettere in discussione l'accertamento probatorio di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesta il giudizio sulle risultanze istruttorie o si pretende una diversa lettura delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola diversa; non è censurabile in cassazione la mera insoddisfazione per il prudente apprezzamento del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    L'apprezzamento della non contestazione dei fatti allegati è riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per vizio motivazionale nei limiti ancora consentiti.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla contestazione dei conteggi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 424 c.p.c.

    Richiamato in modo non precisato; la Corte rileva comunque l'inammissibilità della doglianza per difetto di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura deve essere specifica e aderente alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le asserite violazioni di legge, ma non consente di trasformare in critica di legittimità una contestazione al merito probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione resta ammesso solo nei rigorosi limiti ancora consentiti dopo la riforma, e non per ottenere un nuovo apprezzamento delle prove.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato solo per indicare gli accessori sulle somme riconosciute alla lavoratrice nel merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del soccombente, ove dovuto.

  • L. n. 114 del 16.04.1974

    Richiamata nel terzo motivo quale base della domanda riconvenzionale sul contributo CUAF, senza che la Corte ne affronti nel merito l'interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia realmente invertito o falsamente distribuito l'onere della prova; non basta contestare l'esito della valutazione delle prove o la loro lettura.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere un nuovo giudizio sul materiale probatorio: è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia applicato una regola di valutazione non consentita.
  • La censura sulla non contestazione ex art. 115 c.p.c. è riservata al giudice di merito e, in cassazione, può essere scrutinata solo nei limiti del vizio di motivazione ancora ammissibile.
  • Le doglianze di legittimità devono confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare un elevato requisito di specificità; la critica che attacca un diverso presupposto rispetto a quello effettivamente posto a base della decisione è inammissibile.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto la veste della violazione di legge, persegua in realtà una rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLavoro subordinatoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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