Cassazione Penale, Sentenza n. 23365/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che, in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena nell'ambito di un concordato, deducendo violazione dell'art. 599-bis c.p.p. e dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione. Il punto centrale era che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti, mentre i ricorrenti sostenevano di avere chiesto il riconoscimento prioritario in regime di prevalenza (come dedotto nel quinto motivo di appello) e che la pronuncia fosse difforme dall'accordo concordato dalle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato l'irricevibilità dell'istanza di differimento per adesione all'astensione dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Dal controllo degli atti ha accertato che la proposta di concordato presentata dagli imputati prevedeva espressamente il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza sulle aggravanti per il capo ritenuto più grave, e che in udienza gli imputati si sono conformati alla proposta. Ne consegue che non era stata richiesta, in termini operativi, la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti; pertanto non sussiste difformità tra l'accordo e la pronuncia della Corte territoriale. In ogni caso la Corte ha ricordato che la comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale e, se adeguatamente motivata, è insindacabile. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento di concordato davanti alla Corte di appello, consentendo la rideterminazione della pena in presenza di accordo tra parti e Procura generale; la Corte valuta la congruità dell'accordo e può omologarlo con motivazione, restando un ambito di discrezionalità sul quantum e sulle modalità di applicazione delle circostanze.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la sentenza evidenzia che la richiesta del loro riconoscimento in prevalenza o in equivalenza influisce sulla comparazione con le aggravanti, ma che la scelta della Corte su prevalenza o equivalenza è valutazione discrezionale se adeguatamente motivata.
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorso di persone nel reato; citata come riferimento per le imputazioni ma non centrale nella decisione sul concordato.
art. 493-ter cod. pen.
Norma sostanziale indicata tra i reati ascritti agli imputati; citata per identificare i capi d'imputazione ma non oggetto del vizio centrale del ricorso.
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il furto aggravato; richiamata come reato ascritto ma non decisiva nella valutazione del vizio di motivazione contestato.
art. 625 cod. pen., primo comma, n. 2
Aggravante prevista per taluni furti; è stata considerata nella comparazione con le attenuanti e valutata dalla Corte in sede di congruità della pena nel concordato.
Massime di principio
- Quando si sottoscrive un concordato ex art. 599-bis c.p.p. è fondamentale che la richiesta relativa al trattamento delle circostanze (prevalenza vs equivalenza) sia espressa e coerente nell'atto di concordato: la Corte valuterà quanto proposto e si atterrà a quanto richiesto se formalmente risultante dagli atti.
- La decisione della Corte sull'operare delle circostanze attenuanti in prevalenza o in equivalenza rispetto alle aggravanti è valutazione discrezionale di merito; può essere sindacata in Cassazione solo se emerge meramente arbitraria o priva di sufficiente motivazione.
- Se la pronuncia di merito è conforme alla proposta concordata depositata (anche telematicamente), il ricorso per asserita difformità incontra soglie molto elevate di ammissibilità.
- Le richieste di differimento dell'udienza basate sull'adesione collettiva a scioperi o astensioni degli avvocati, senza tempestiva richiesta di discussione orale o altra valida giustificazione procedurale, risultano inefficaci nel giudizio di cassazione e non sospendono il processo.
- Ai ricorrenti inammissibili possono essere addebitate spese processuali e sanzioni economiche (es. somme alla Cassa delle ammende): valutare il rischio di impugnare quando la fondatezza del motivo è modesta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23246/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23348/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23349/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23350/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23352/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23353/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →