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Sentenza

Sentenza n. 410/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento del 4 dicembre 2025, comunicato con nota prot. n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2025, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, ha disposto, in seguito al transito del ricorrente nei ruoli civili, l’assegnazione dello stesso presso un ente della sede di -OMISSIS-, anziché presso la richiesta sede di -OMISSIS-; della presupposta valutazione della Commissione competente sui transiti, nella parte in cui ha individuato la sede di servizio del ricorrente in -OMISSIS-, negando la deroga richiesta; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa, per quanto di interesse, la Circolare del Ministero della Difesa n. 51229 del 25 luglio 2023, ove interpretata in senso ostativo all’accoglimento delle istanze del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione del dipendente transitato nei ruoli civili a una sede di servizio diversa da quella richiesta, con diniego della deroga al criterio di impiego nella regione dell'ultimo servizio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già assegnato temporaneamente ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 per esigenze di ricongiungimento familiare, dopo essere stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato ha chiesto il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. n. 66/2010. Nell'ambito della procedura ha domandato l'assegnazione definitiva presso una specifica sede, richiamando circostanze personali e familiari. L'Amministrazione ha disposto il transito nel profilo di assistente amministrativo, assegnandolo tuttavia a una sede diversa e negando la deroga prevista dalla circolare ministeriale n. 51229 del 25 luglio 2023, sul presupposto che l'ufficiale medico non avesse riscontrato i requisiti clinici e medico-legali necessari. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza, violazione dell'art. 930, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, della circolare sui transiti e degli artt. 29, 30 e 31 Cost.; violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e del contraddittorio procedimentale; ulteriore difetto di istruttoria e violazione dell'art. 930, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 in combinato disposto con la circolare ministeriale. Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti. Il ricorrente aveva sottoscritto il contratto di lavoro e preso servizio nei ruoli civili il 15 dicembre 2025; tale sottoscrizione segna il definitivo ingresso nell'amministrazione civile e la perdita dello status di militare. La controversia sull'assegnazione della sede presuppone logicamente e cronologicamente il transito già perfezionato e riguarda quindi un segmento del rapporto di pubblico impiego privatizzato, devoluto al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Non trova applicazione la giurisdizione esclusiva amministrativa prevista per il personale militare, né quella ex art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. La richiesta dei benefici di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992 è stata ritenuta successiva alla firma del contratto e alla cessazione dello status militare, anch'essa estranea alla giurisdizione amministrativa. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa dinanzi al giudice ordinario nei termini e agli effetti dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della fase cautelare, sentite le parti.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Prima del perfezionamento del transito nei ruoli civili, le controversie relative al rapporto del militare sono devolute alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Le controversie relative al rapporto di lavoro privatizzato dei dipendenti pubblici, comprese quelle sulla sede di assegnazione dopo il transito, spettano al giudice ordinario.

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa relativa ai rapporti di lavoro del personale militare non si estende alla controversia successiva al definitivo transito nei ruoli civili.

  • art. 930, comma 1, d.lgs. n. 66/2010

    Disciplina il transito nei ruoli civili del personale militare permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario dichiarato munito di giurisdizione, nei termini e agli effetti previsti dalla norma.

  • art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

    Riguarda l'assegnazione temporanea per esigenze di ricongiungimento familiare, antecedente al transito nei ruoli civili.

  • art. 33, comma 5, l. n. 104/1992

    La richiesta dei relativi benefici, formulata dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro civile, rientra nella controversia sul rapporto privatizzato e non nella giurisdizione amministrativa.

Massime di principio

  • La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la presa di servizio perfezionano il transito del militare nei ruoli civili e determinano la perdita dello status militare ai fini del riparto di giurisdizione.
  • Le controversie sull'assegnazione della sede di servizio, quando il transito nei ruoli civili sia già perfezionato, riguardano un segmento del rapporto di pubblico impiego privatizzato e spettano al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.
  • La giurisdizione amministrativa prevista per il personale militare opera per le controversie anteriori al definitivo ingresso nei ruoli civili, ma non si estende agli atti o alle richieste successivi alla firma del contratto di lavoro civile.
  • La domanda di fruizione dei benefici di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992, se proposta dopo la sottoscrizione del contratto e la presa di servizio nei ruoli civili, attiene al rapporto privatizzato ed è devoluta al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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