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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07607/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva reso eseguibile la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato. Il condannato ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 143 c.p.p. per mancata traduzione delle ordinanze emesse dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza; 2) vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento impugnato fosse contraddittorio e non avesse considerato la sua situazione personale, l'inserimento sociale, la risalenza dell'unico precedente e la circostanza che fossero stati sospesi due diversi provvedimenti, uno di diniego della protezione internazionale e uno di espulsione prefettizia. La Corte ha però rilevato che l'ordinanza impugnata aveva posto a base della declaratoria di inammissibilità la tardività dell'impugnazione, depositata il 23 settembre 2025 avverso un provvedimento del 7 giugno 2023 notificato il 4 aprile 2024 al difensore e all'interessato secondo il rito degli irreperibili. Tale rilievo non è stato superato né contestato dal ricorrente. Quanto alla traduzione, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'obbligo di traduzione degli atti processuali per l'alloglotta è escluso quando l'interessato si trovi in una condizione processuale, come l'irreperibilità, che comporti per legge la notificazione al difensore mediante consegna dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente e non superata la tardività dell'impugnazione già rilevata dal tribunale di sorveglianza. Ha inoltre escluso la fondatezza della censura sulla mancata traduzione degli atti, affermando che in caso di irreperibilità la traduzione non è dovuta se la legge prevede la notifica al difensore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato o condannato alloglotta è escluso quando l'interessato si sia posto in una condizione processuale, come l'irreperibilità, che comporta per legge la notificazione degli atti mediante consegna al difensore.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La tardività dell'impugnazione, se rilevata nel provvedimento impugnato e non specificamente censurata in cassazione, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'obbligo di traduzione degli atti processuali per l'alloglotta non opera quando la posizione processuale dell'interessato comporta per legge la notificazione al difensore, come nel caso di irreperibilità.
  • Le doglianze sul vizio di motivazione non possono superare una autonoma e assorbente ragione di inammissibilità fondata sulla tardività dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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