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Sentenza

Sentenza n. 762/2026 - Catania, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 247 del 22.08.2025 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel giudizio iscritto al n. 831/2025 R.G.

Giustizia amministrativa202600020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 247 del 22 agosto 2025, con il quale il Tribunale ordinario aveva ingiunto al Comune il pagamento di euro 107.880,07, oltre interessi e spese legali. Il decreto, notificato il 22 agosto 2025, è divenuto esecutivo per mancata opposizione, come attestato dal decreto di esecutorietà del 13 novembre 2025. Nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Comune non ha provveduto al pagamento. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del titolo e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dedotto né provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., essendo provate sia la notificazione del titolo all’amministrazione sia la sua definitiva esecutività, oltre al decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il decreto ingiuntivo non era stato eseguito e che l’amministrazione non aveva fornito alcuna giustificazione dell’inadempimento. In applicazione del riparto dell’onere probatorio, al creditore spettava provare la fonte e la scadenza del diritto, mentre incombeva al Comune dimostrare l’avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi; tale onere non è stato assolto. Il Comune è stato quindi ordinato a dare piena esecuzione al titolo, pagando euro 107.880,07, oltre interessi e spese nei termini risultanti dal decreto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Patti, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni su istanza dell’interessato. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    Posto a fondamento del principio secondo cui il debitore che eccepisce l’adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi deve darne la prova.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    “La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”.

    Il termine per la domanda di liquidazione del compenso del commissario decorre, per l’incarico di esecuzione, dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un credito pecuniario risultante da un titolo esecutivo del giudice ordinario, il creditore deve provare la fonte del diritto e la relativa scadenza, potendo limitarsi ad allegare l’inadempimento dell’amministrazione; spetta invece all’amministrazione debitrice provare l’avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non esonera il giudice dal verificare l’esistenza e l’esecutività del titolo, ma comporta che l’amministrazione non assolve l’onere di provare l’adempimento o eventuali ragioni giustificative dell’inadempimento.
  • Accertata la definitiva esecutività del titolo e decorso il termine previsto per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
  • Per la domanda di liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta, il termine previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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