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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8415/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rossi ha chiesto misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale ex art.47 Ord. pen. e detenzione domiciliare ex art.47-ter). Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo applicabile l'art.58-quater, comma 2, Ord. pen., in quanto era intervenuta la revoca degli arresti domiciliari a suo carico a seguito di numerose denunce per evasione (decreto del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 28.12.2023). Il ricorrente ha dedotto (1) violazione dell'art.58-quater in quanto non sarebbe stato condannato per evasione e il Tribunale si sarebbe basato solo su denunce; (2) violazione delle norme processuali (artt.666, comma 5; 678, comma 2; 185 disp. att. c.p.p.) per non aver acquisito la relazione di sintesi sul comportamento carcerario, utile a valutare la personalità e il merito per le misure alternative.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art.58-quater, comma 2, Ord. pen., perché era intervenuta la revoca della misura alternativa (arresti domiciliari) nei confronti di Rossi e tale revoca comporta la preclusione alla concessione di nuove misure alternative per il periodo previsto (tre anni). La Corte ha richiamato precedenti di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n.173/2021 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull'art.58-quater, affermandone la compatibilità costituzionale e la logica discrezionale basata sul percorso esecutivo del condannato. Sul punto della relazione di sintesi, la Corte ha ritenuto la questione irrilevante perché l'inammissibilità per preclusione normativa rendeva superflua l'acquisizione di atti istruttori per l'esame di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario, art. 58-quater

    La preclusione di cui all'art. 58-quater costituisce "espressione della discrezionalità legislativa ..." e discende "da una valutazione caso per caso ..." (richiamata nella sentenza)

    Il comma 1 preclude la concessione di benefici al condannato riconosciuto colpevole di evasione (art.385 c.p.); il comma 2 estende la preclusione al condannato cui sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, operando per tre anni dall'avvenuta revoca. La Corte ha ritenuto applicabile la preclusione anche quando la revoca sia intervenuta per denunce di evasione nei confronti di chi era sottoposto ad arresti domiciliari.

  • Ord. pen., art. 47

    Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale e le condizioni per le misure alternative; richiamata come quadro normativo delle misure richieste.

  • Ord. pen., art. 47-ter

    Disciplina la detenzione domiciliare; la Corte ha richiamato l'equiparazione e le conseguenze della revoca del regime degli arresti domiciliari sull'ottenimento di nuove misure.

  • Codice penale, art. 385

    Definisce il reato di evasione: il comma 1 dell'art.58-quater fa riferimento ai condannati per condotte punibili ai sensi di questo articolo.

  • Codice di procedura penale, art. 666, comma 5

    Norma procedurale richiamata dalla difesa in relazione agli atti da acquisire per la valutazione della misura alternativa; la Corte ha ritenuto la mancata acquisizione non rilevante nel caso di inammissibilità per preclusione normativa.

  • Codice di procedura penale, art. 678, comma 2

    Norma richiamata dalla difesa relativa al procedimento davanti al tribunale di sorveglianza; non ha inciso sull'esito a causa della preclusione prevista dall'art.58-quater.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 185

    Richiamata dalla difesa in relazione agli atti istruttori; la Corte ha ritenuto l'acquisizione della relazione di sintesi superflua quando la domanda è inammissibile per disposizione normativa.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Corte costituzionale, sent. n.173 del 2021

    "espressione della discrezionalità legislativa non in contrasto con il principio costituzionale di finalizzazione rieducativa ..."; "valutazione caso per caso ... specifiche condotte in violazione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa"

    La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le censure di illegittimità costituzionale dell'art.58-quater, affermando che la preclusione discende da una valutazione caso per caso del percorso esecutivo e delle condotte che hanno determinato la revoca, e non da presunzioni automatiche basate sul titolo di reato.

Massime di principio

  • Se nei confronti del detenuto è intervenuta la revoca di una misura alternativa (es. arresti domiciliari), l'art.58-quater, comma 2, Ord. pen. può precludere la concessione di nuove misure alternative per il periodo previsto (tre anni): il Tribunale di sorveglianza può dichiarare la domanda inammissibile su tale base.
  • La presenza di denunce per evasione che hanno portato alla revoca della misura alternativa può bastare, sul piano del diritto esecutivo, a far operare la preclusione prevista dall'art.58-quater, anche in assenza di una condanna definitiva per evasione.
  • La Corte costituzionale ha ammesso la legittimità dell'art.58-quater: la norma richiede comunque una valutazione del percorso esecutivo del condannato, ma, una volta accertata la revoca della precedente misura, il diniego di nuova misura per effetto della preclusione non risulta incostituzionale.
  • Quando la legge prevede una causa di inammissibilità (preclusione normativa), l'acquisizione di atti istruttori (ad es. la relazione di sintesi sul comportamento in carcere) può essere superflua e non necessaria ai fini del rigetto dell'istanza.
  • Nella pratica: prima di proporre istanze di misure alternative verificare eventuali revoche pregresse e i relativi termini (tre anni), valutare la possibilità di impugnare la revoca o di produrre elementi che dimostrino il superamento delle criticità che avevano determinato la revoca.

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