Sentenza n. 1158/2026 - Catania, Sezione 3
per l'accertamento ex art. 114, co. 1, lett. e, c.p.a. della nullità del provvedimento del Comune di Riposto (CT), Area 8, del 29 dicembre 2025 prot. n. 32372, per la parte in cui il Responsabile dell'Area ad interim ha respinto l’istanza di archiviazione di parte ricorrente, in “esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 458/2023”, ritenendo non caducata l'ordinanza del 26 marzo 2020, n. 2, di demolizione delle opere abusive consistenti “[…] nella chiusura del cortile al piano terra, nonché della tettoia posta al piano primo”; - di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto connesso e\o consequenziale, ivi compreso, ove occorra e nei limiti d'interesse: a) della nota del Comune di Risposto, Area 8 dell'11 dicembre 2025, n. 31036 ,per la parte in cui il medesimo Responsabile dell'Area ad interim ha disposto che il “Responsabile del Procedimento [...] con effetto immediato e comunque entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla presente, di procedere alla predisposizione di tutti gli atti conseguenziali e necessari per dare esecuzione alla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione Terza), N. 00458/2023..”; - della nota di servizio del 10 dicembre 2025, n. 30877, con cui il medesimo Responsabile dell'Area 8, ha disposto nei confronti del Responsabile del procedimento, di “provvedere con effetto immediato [...] alla predisposizione di tutti gli atti conseguenziali e necessari per dare esecuzione alla Sentenza del Tribunale Amministrativo per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza) N 00458/2023”; c) della nota del 23 dicembre 2025, n. 32091, con cui si contesta al Responsabile del procedimento la sussistenza dei presupposti per la presa d'atto dell'intervenuta caducazione dell'ordine di demolizione 2/2020 a seguito dell'intervenuta sanatoria delle “carenze rilevate dal Tar” eccependo “..l'inadempimento dell'esecuzione della demolizione, ordinata dal Tribunale Amministrativo […] accertato che l'inerzia del proprietario, rispetto all'ordine di demolizione, determina l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale.. “; d) delle note del Comune di Riposto, Area 8 del 31 dicembre 2025 e del 12 gennaio 2026, con cui il Responsabile ha disposto di accedere sui luoghi per verificare l'ottemperanza alla sentenza del TAR Catania 458/2023; nonché, per l’annullamento dei medesimi atti sopra precisati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali adottati in asserita esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 458/2023, tra cui il diniego di archiviazione dell’ordinanza di demolizione n. 2/2020
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo, in via principale, l’accertamento della nullità degli atti adottati dal Comune dopo la sentenza del TAR Catania n. 458/2023, ritenendoli contrari o elusivi del giudicato, e, in subordine, il loro annullamento. La sentenza del giudizio di cognizione aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione relativa alla chiusura di un cortile al piano terra e a una tettoia al piano primo. Il ricorrente ha sostenuto che dalla motivazione della sentenza emergesse l’illegittimità delle opere soltanto per la mancanza delle autorizzazioni del Genio Civile e della Soprintendenza e che, avendo successivamente acquisito tali autorizzazioni, il Comune avrebbe dovuto esaminare la richiesta di archiviazione dell’ordine di demolizione. Il diniego comunale e gli ulteriori atti esecutivi sono stati quindi dedotti come radicalmente contrastanti o elusivi del giudicato. L’interveniente ad opponendum ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sia per omessa notificazione quale controinteressata, sia perché una sentenza di rigetto non produrrebbe effetti suscettibili di ottemperanza, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Il ricorrente ha contestato l’ammissibilità dell’intervento, poiché l’intervento della medesima parte nel giudizio di cognizione era stato dichiarato inammissibile per tardività.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento della Congregazione, rilevando che il giudizio di ottemperanza deve svolgersi tra le parti che abbiano validamente partecipato al giudizio di cognizione. Poiché l’intervento nel giudizio originario era stato dichiarato inammissibile per tardivo deposito, l’interveniente non aveva legittimazione a partecipare alla fase esecutiva. Quanto al ricorso in ottemperanza, il Collegio lo ha dichiarato inammissibile. L’art. 114, comma 6, c.p.a., che attribuisce al giudice dell’ottemperanza la cognizione di tutte le questioni relative all’esecuzione, presuppone l’esistenza di effetti del giudicato da portare a esecuzione o di vincoli conformativi per il successivo esercizio del potere amministrativo. Tali effetti possono derivare dalle sentenze di accoglimento, che eliminano l’atto impugnato e possono conformare la riedizione del potere, ma non dalle sentenze di rigetto. Una sentenza di rigetto lascia invariato l’assetto giuridico determinato dall’atto amministrativo impugnato, la cui validità ed efficacia restano ferme; l’amministrazione può quindi proseguire l’azione amministrativa in base alla legge e all’atto rimasto indenne, senza essere vincolata da affermazioni contenute nella motivazione che costituiscano obiter dicta. Il giudice ha pertanto ritenuto giuridicamente impossibile esperire l’ottemperanza rispetto alla sentenza n. 458/2023. La domanda subordinata di annullamento degli atti è stata separata dalla fase di ottemperanza mediante conversione del rito in ordinario, con fissazione dell’udienza pubblica del 18 novembre 2026. Nessuna spesa è stata liquidata nei confronti del Comune non costituito; le spese relative all’interveniente estromessa sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 1, lett. e), c.p.a.
La domanda di accertamento della nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato è proposta nell’ambito del giudizio di ottemperanza, ma presuppone un giudicato suscettibile di esecuzione.
art. 114, comma 4, c.p.a.
"a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza [...] della cui ottemperanza si tratta"
Il ricorso in ottemperanza deve essere notificato alle parti del giudizio definito dalla sentenza; la fase esecutiva è riservata a chi abbia validamente partecipato al giudizio di cognizione.
art. 114, comma 6, c.p.a.
"Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza"
La disposizione non opera come clausola generale idonea a estendere l’ottemperanza a ogni controversia su atti successivi; la cognizione del giudice presuppone effetti del giudicato da eseguire o vincoli conformativi derivanti dalla sentenza.
art. 29 c.p.a.
La sentenza di accoglimento dell’azione di annullamento produce l’effetto demolitorio dell’atto e può determinare effetti conformativi sul successivo esercizio del potere; tali effetti non derivano dalle sentenze di rigetto.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l’intervento del giudice dell’ottemperanza quando vi siano effetti favorevoli del giudicato da assicurare, ma non consente di configurare un obbligo di esecuzione in relazione a una sentenza di rigetto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato avviso alle parti del possibile profilo officioso di inammissibilità del ricorso in ottemperanza prima della decisione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza presuppone l’esistenza di effetti promananti dal giudicato che debbano essere eseguiti o di vincoli conformativi che debbano orientare il successivo esercizio del potere amministrativo.
- Una sentenza amministrativa di rigetto, una volta passata in giudicato, lascia invariato l’assetto degli interessi determinato dall’atto amministrativo impugnato e non produce, di regola, effetti demolitori o conformativi suscettibili di ottemperanza.
- Non è ammissibile utilizzare il giudizio di ottemperanza per contestare atti successivi adottati dall’amministrazione dopo una sentenza di rigetto, poiché tali atti traggono fondamento dalla legge e dai precedenti provvedimenti amministrativi rimasti efficaci, non dalla sentenza sfavorevole al privato.
- Le affermazioni contenute nella motivazione di una sentenza di rigetto che non costituiscano la ratio decidendi non vincolano l’amministrazione come statuizioni conformative e non possono fondare una domanda di ottemperanza.
- Il giudizio di ottemperanza deve svolgersi tra le parti che abbiano validamente partecipato al giudizio di cognizione definito dalla sentenza; chi sia stato dichiarato inammissibile come interveniente nel giudizio originario non è legittimato a intervenire nella successiva fase esecutiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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