Sentenza n. 760/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 1049/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 5 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1049/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stata disposta in suo favore l'erogazione della Carta docente per tre anni scolastici, nella misura di 500 euro per ciascun anno, per complessivi 1.500 euro. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., che era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme e che, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza della prova dell'integrale esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che intervenga su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e che provveda entro i successivi 120 giorni. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendola eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua in rapporto all'entità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre oneri e spese generali.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico spettante alla docente, oggetto della sentenza da eseguire.
art. 324 c.p.c.
risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.
Il giudicato della sentenza del Tribunale di Milano costituisce il presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore deve essere decorso prima dell'esecuzione giudiziale nei confronti dell'Amministrazione.
art. 474 c.p.c.
la sentenza dotata di attestazione di conformità
Ai fini dell'esecuzione giudiziale, il titolo esecutivo è la sentenza notificata in copia conforme.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora per il ritardo ulteriore nell’esecuzione della presente sentenza
La penalità di mora può essere negata quando, in relazione all'entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione in copia conforme e, nei casi soggetti al termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche, sono decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- In assenza della prova dell'integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, precisando il contenuto dell'obbligo conformativo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione coattiva del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va applicata quando, avuto riguardo all'entità dell'obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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