Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24301/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rivieccio impugnava la sentenza d'appello che lo aveva confermato responsabile, in concorso con Giovanni Apice, per reati connessi a documenti falsi, ricettazione di assegno e tentata truffa. In Cassazione il ricorrente denunciava: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta errata valutazione delle prove e omissione di considerazione delle dichiarazioni dell'Apice (richiamando il canone dell'art. 533 c.p.p.); (ii) violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. per eccessiva sproporzione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insussistenti i motivi posti, evidenziando che i giudici di merito hanno fornito una motivazione logica e coerente basata sulle stesse emergenze istruttorie: Rivieccio non si era limitato ad accompagnare l'Apice ma aveva chiesto l'apertura di un libretto congiunto, comportamento incompatibile con la sola funzione di 'accompagnatore'. La Suprema Corte ha inoltre ricordato il divieto di riesaminare i fatti in questa sede e ha richiamato la possibilità del dolo anche nella sua forma eventuale quando l'agente accetta il rischio della provenienza illecita. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa come principio di valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano comunque valutato correttamente le dichiarazioni e che la censura attiene alla valutazione di merito, non sindacabile in Cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto generica la doglianza e ha ritenuto che la Corte di Appello abbia adeguatamente motivato in rapporto alla personalità del condannato e agli elementi emergenti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle circostanze personali e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche fosse motivato con elementi di fatto (assenza di ravvedimento) e non censurabile in questa sede.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta del PG; la Procura generale aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per irrogare la sanzione pecuniaria alla parte ricorrente per il ricorso dichiarato inammissibile, con devoluzione della somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: le critiche che mirano a ottenere una diversa valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dedurre vizi di diritto o profili di motivazione specifici e non generici; le censure vaghe o meramente alternative vengono dichiarate inammissibili.
  • Il dolo può sussistere anche nella forma eventuale quando l'agente accetta consapevolmente il rischio che la cosa ricevuta sia di provenienza illecita; la semplice mancanza di diligenza può non escludere il dolo.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dalla personalità del condannato e dall'assenza di segni di ravvedimento; tale valutazione è questione di merito e difficilmente recuperabile in Cassazione.
  • La condanna alla Cassa delle Ammende e al pagamento delle spese è ordinaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo giustificato motivo d'esonero debitamente argomentato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.