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Sentenza

Sentenza n. 669/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, n. 258/2025, depositata in data 15.04.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 231/2025, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022 il 15.04.2025 presso la sede legale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda della Prof.ssa Ester BELFATTO, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €. 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

Giustizia amministrativa202500533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 258/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per due annualità, per complessivi 1.000 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza lamentando la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, n. 258/2025, depositata il 15 aprile 2025 e divenuta definitiva. Il giudicato aveva accertato il diritto alla carta docente per due annualità, per complessivi 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione il beneficio.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha accreditato le somme riconosciute dal giudicato. Poiché la pretesa azionata in executivis è stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Considerata l'ammissibilità e la fondatezza originaria del ricorso, desunte anche dall'adempimento intervenuto nelle more, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro, con pagamento al procuratore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato intervenuto durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno la pretesa esecutiva azionata.
  • Quando l’amministrazione adempie nelle more del giudizio di ottemperanza, l’adempimento può dimostrare la fondatezza originaria del ricorso e giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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