Cassazione Penale, Sentenza n. 4333/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di appello che confermava la condanna per diffamazione. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e violazione di legge contestando in particolare la sussistenza del requisito della diffusività: secondo il ricorrente la lettera ritenuta diffamatoria sarebbe stata effettivamente ricevuta solo da un soggetto (Giuseppe Diosalvi) mentre le dichiarazioni degli altri testi erano incerte o non confermavano la ricezione. Inoltre il ricorrente aveva rimarcato l'omesso esame dell'operatività dell'esimente del diritto di critica (art. 51 c.p.). Il contenuto contestato era una lettera con critiche e contestazioni all'operato tecnico-professionale dell'ing. Potenza, con espressioni sopraffatte dai toni ma riferite all'operato professionale e alla scrittura privata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato carenza motivazionale del Tribunale sul profilo della comunicazione a piu soggetti e sull'elemento soggettivo connesso alla diffusività, ma in via assorbente ha ritenuto operante l'esimente del diritto di critica (art. 51 c.p.). Valutando il contenuto complessivo della lettera e il contesto (contestazioni tecniche ai lavori, riserva di agire in sede civile, riferimenti a conformità alla S.C.I.A. e alla scrittura privata), la Corte ha ritenuto che le espressioni, pur aspre, erano funzionali a una critica dell'operato professionale e non una gratuità offensiva della persona. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con la formula perche il fatto non costituisce reato (quindi assoluzione per scriminante), essendo la materia stata esaminata compiutamente e ritenuta operante la causa di giustificazione.
Norme richiamate
art. 51 cod. pen.
Esimente del diritto di critica: richiede l'esistenza del fatto oggetto della critica e una forma espositiva proporzionata e funzionale alla finalità critica; ammette toni aspri e iperboli purché pertinenti e non trasmodanti in gratuita offesa personale.
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Per la configurabilità della diffamazione occorre la comunicazione della notizia lesiva a piu persone (o a una con modalità tale da rendere certa la divulgazione) e la presenza dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza/volontà che la notizia venga a conoscenza di altri.
Giurisprudenza sulla diffusività (Sez. 5, n. 36602 del 15/07/2010, Rv. 248431)
Principio consolidato che l'elemento psicologico della diffamazione richiede la volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di piu persone, ossia comunicazione ad almeno due soggetti o una comunicazione che si rappresenti e si voglia venga divulgata.
Giurisprudenza sulla valutazione di offensività e poteri della Cassazione (piu pronunce citate)
La Corte di cassazione puo valutare, anche d'ufficio, la offensività delle espressioni e l'operativita' dell'esimente del diritto di critica quando gli elementi acquisiti nel processo di merito consentono la decisione; in tali casi, se la prova e gli atti sono esaurienti, puo pronunciare annullamento senza rinvio perche il fatto non costituisce reato.
Massime di principio
- Per integrare la diffamazione e' necessario provare la comunicazione a piu persone oppure una modalità di comunicazione che renda prevedibile la divulgazione; la semplice ricezione da un unico soggetto non basta.
- Il diritto di critica (art. 51 c.p.) esclude la punibilità quando la critica e' fondata su fatti esistenti e l'espressione e' proporzionata e funzionale alla censura di comportamenti o professionalita', anche se usa toni aspri o espressioni forti.
- Il giudice di legittimità puo valutare ex novo l'offensività delle espressioni e l'operativita' di scriminanti se il materiale processuale e' sufficientemente completo; in tal caso puo decidere senza rinvio.
- Nella motivazione del giudice di merito e' essenziale argomentare con chiarezza la valutazione sulla ricezione/diffusione delle comunicazioni e sulle dichiarazioni dei testimoni: incertezze non motivate possono determinare l'annullamento della decisione.
- In casi di contestazione professionale, la presenza di elementi che dimostrano l'esistenza di fatti oggetto della critica, la riserva di azione civile e il contesto tecnico rafforzano la qualificazione della comunicazione come esercizio del diritto di critica e non come offensiva gratuita.
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