Sentenza n. 2050/2026 - Napoli, Sezione 9
avverso il diniego (comunicato a mezzo p.e.c. in data 03.10.2025) alla richiesta di accesso formulata il 29.09.2025 dal sindacato CISAL SINALV agli atti dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale di affidamento dei servizi di portierato e reception tramite le società controinteressate, al di fuori della procedura di aggiudicazione dei relativi servizi dall'01.10.2025, alla società di Vigilanza URBE, come da gara SO.RE.SA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi all'affidamento dei servizi di portierato e reception
Esito
Favorevole al resistente (ente sanitario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'organizzazione sindacale ha impugnato il diniego, comunicato tramite PEC il 3 ottobre 2025, opposto alla richiesta di accesso del 29 settembre 2025 agli atti dell'IRCCS relativi all'affidamento dei servizi di portierato e reception, effettuato al di fuori della procedura di aggiudicazione dei servizi alla società di vigilanza individuata dalla gara SO.RE.SA. L'amministrazione resistente ha eccepito il difetto di rappresentanza processuale, rilevando che il ricorso era stato proposto da una persona qualificatasi come segretario regionale responsabile, mentre lo statuto individuava nel segretario nazionale il legale rappresentante del sindacato. Il TAR ha disposto il deposito dello statuto o dell'atto di conferimento della rappresentanza. La ricorrente ha prodotto lo statuto e una nota, priva di data, con cui il segretario generale nazionale nominava il soggetto autore del ricorso responsabile regionale per la vigilanza privata e la sorveglianza non armata, senza conferirgli espressamente il potere di rappresentanza legale o processuale. Sono inoltre intervenuti ad adiuvandum tre soggetti, facendo proprie le deduzioni della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di rappresentanza. Dallo statuto risultava che il segretario nazionale era il legale rappresentante del sindacato; la nota prodotta, oltre a essere priva di data, attribuiva al soggetto incaricato funzioni organizzative e di responsabilità regionale, ma non delegava il potere di rappresentanza legale necessario per proporre il ricorso. Il Collegio ha inoltre dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum, perché depositato il 23 marzo 2026, a ridosso della camera di consiglio del 24 marzo 2026: nei giudizi in materia di accesso i termini processuali sono dimezzati e l'intervento deve essere depositato entro il termine risultante dall'applicazione del dimezzamento al termine ordinario previsto dall'art. 50, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, in considerazione della natura meramente rituale della decisione.
Norme richiamate
art. 15 dello statuto dell'organizzazione sindacale
Il Segretario Nazionale è il legale rappresentante del Sindacato
La disposizione statutaria individua nel segretario nazionale il titolare della rappresentanza legale dell'organizzazione.
art. 50, comma 3, c.p.a.
L'intervento di chi non è parte del giudizio è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza; tale termine è stato considerato unitamente al dimezzamento previsto per i giudizi in materia di accesso.
art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.
Nei giudizi in materia di accesso i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli ordinari.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale base normativa processuale, senza un'interpretazione specifica autonoma nel testo.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale base normativa processuale, senza un'interpretazione specifica autonoma nel testo.
Massime di principio
- Un ricorso proposto da un'organizzazione collettiva è inammissibile quando il soggetto che lo sottoscrive o lo promuove non dimostra di essere titolare del potere di rappresentanza legale o processuale previsto dallo statuto o conferito con apposita delega.
- La mera attribuzione di funzioni organizzative o di responsabilità settoriali e territoriali non equivale al conferimento del potere di rappresentanza legale o processuale dell'associazione, se l'atto di nomina non lo prevede espressamente.
- Nei giudizi in materia di accesso, il termine per il deposito dell'intervento previsto dall'art. 50, comma 3, c.p.a. deve essere dimezzato ai sensi dell'art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.; l'intervento depositato oltre tale termine è inammissibile.
Come è indicizzato
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