Sentenza del 22/12/2017 n. 30818 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa dopo l'adesione della società al condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, art. 9-bis. La società aveva versato soltanto la prima rata, mentre l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato le rate successive non pagate, oltre a sanzioni e interessi. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto la cartella non adeguatamente motivata, sostenendo che non fossero chiaramente indicate le causali, i titoli e i criteri di calcolo delle somme richieste. L'Agenzia ha contestato tale decisione, deducendo vizi di motivazione e violazione delle norme sull'obbligo di motivazione degli atti tributari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo insufficiente e incongrua la motivazione della sentenza regionale. Ha rilevato che la cartella indicava distintamente gli importi dovuti per imposte, sanzioni e interessi e specificava che l'iscrizione a ruolo derivava dalle precedenti sentenze e dal mancato pagamento delle rate del condono. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini motivatamente tutti gli elementi posti dall'Agenzia a fondamento della pretesa e provveda anche sulle spese. Il primo, il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La Cassazione ha inoltre escluso che le precedenti sentenze producessero giudicato esterno, poiché riguardavano una cartella diversa.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Totale da versare da condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis
La controversia riguarda il mancato pagamento delle rate successive alla prima nell'ambito della definizione agevolata. La Corte ha ritenuto necessario verificare in concreto se le somme iscritte a ruolo corrispondessero alle rate scadute, alle sanzioni e agli interessi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
La norma disciplina la cartella di pagamento. Secondo la censura dell'Agenzia, la cartella non deve necessariamente contenere una ricostruzione analitica di ogni passaggio matematico quando il contribuente può ricavare dalla cartella e dalle proprie dichiarazioni gli elementi essenziali della pretesa.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Prevede l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Nel caso concreto, la questione è stata rinviata al giudice regionale per verificare se la cartella consentisse effettivamente al contribuente di comprendere causali, titoli e ammontare delle somme richieste.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, nullità della sentenza e vizi della motivazione o omesso esame di fatti decisivi.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione. La Corte ha ritenuto necessario un nuovo esame perché la motivazione della sentenza regionale non spiegava adeguatamente il contrasto tra il contenuto effettivo della cartella e la conclusione circa la sua carenza motivazionale.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento è motivata quando consente al contribuente di individuare con sufficiente chiarezza il titolo della pretesa, le annualità o le rate interessate, le imposte, le sanzioni, gli interessi e gli eventuali provvedimenti o dichiarazioni su cui si fonda.
- Non è sempre necessaria l'indicazione di ogni singolo passaggio del calcolo, soprattutto quando gli importi sono ricavabili dalle dichiarazioni o dagli atti già conosciuti dal contribuente; tuttavia, il calcolo deve essere verificabile e coerente con tali dati.
- Il giudice tributario deve confrontarsi concretamente con il contenuto dell'atto impugnato: non può dichiarare la cartella immotivata senza spiegare perché le causali e gli importi indicati non siano sufficienti a comprendere la pretesa.
- In materia di condono rateizzato, il versamento della prima rata non esclude automaticamente il recupero delle rate successive non pagate, ma l'Amministrazione deve iscrivere a ruolo somme effettivamente dovute e correttamente quantificate, comprensive, se applicabili, di sanzioni e interessi.
- Una sentenza relativa a una diversa cartella non produce automaticamente giudicato esterno in un altro processo, anche se riguarda lo stesso contribuente e una vicenda fiscale collegata.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva dell'Amministrazione sul merito: comporta la rinnovazione dell'esame da parte del giudice di rinvio, che dovrà verificare sia la sufficienza della motivazione della cartella sia l'effettiva debenza degli importi.
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