Cassazione Civile, Ordinanza n. 19321/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società, già mandataria di un'ATI, aveva convenuto in giudizio l'università e altri soggetti in relazione a una serie di contratti stipulati tra il 1987 e il 1996 per lavori di trasformazione degli impianti termici e di condizionamento di un policlinico universitario. Sosteneva di avere ancora diritto al pagamento di una somma residua di euro 820.238,03, già solo in parte riconosciuta dal commissario liquidatore del policlinico nel piano di rilevazione dei debiti, nonché agli interessi di mora contrattualmente pattuiti ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962. Il tribunale aveva ritenuto passivamente legittimata la sola università e aveva respinto le domande; la corte d'appello aveva confermato il rigetto osservando, in sintesi, che l'appello era generico e privo di pertinenza quanto al credito non riconosciuto e che anche la censura sugli interessi era generica, perché la documentazione richiamata era indistinta e non consentiva di collegare le somme ai SAL e al loro contenuto, oltre al fatto che la decorrenza degli interessi non poteva essere fissata in un dies a quo diverso dalla domanda giudiziale. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., per asserito discostamento dalla regola decisoria sulle prove, insufficienza della motivazione, errata applicazione del principio di autosufficienza in appello, tardività della produzione documentale e difetto di specificità dei motivi di appello; omessa pronuncia sul tasso di mora applicabile secondo contratto; nullità della sentenza per contraddittorietà sulla mancata applicazione del tasso pattuito e sulla decorrenza degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che le censure erano in larga parte estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata, e che, per il profilo relativo alla specificità dei motivi di appello, il ricorso era privo di autosufficienza perché non riportava nemmeno per sintesi il contenuto dei motivi di appello. Quanto alle doglianze su interessi, tasso di mora e decorrenza, la Corte ha rilevato che la decisione della corte territoriale vi aveva comunque provveduto, motivando, sia pure sinteticamente, sul punto decisivo: le allegazioni erano generiche e la documentazione non dimostrava un adeguato collegamento tra le somme richieste, i SAL e il loro contenuto. Ne è derivata la condanna della ricorrente alle spese e il rilievo dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché una pronuncia sul punto vi era stata.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione le prove dedotte; la Corte non ha accolto la censura perché estranea alla ratio e comunque non autosufficiente.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per asserito errato apprezzamento delle prove; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per pretesa nullità della sentenza per insufficienza o contraddittorietà della motivazione; la Corte ha chiarito che una motivazione, seppur sintetica, era presente e logicamente idonea.
artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962
Invocati per fondare la domanda di interessi di mora contrattuali; la Corte non entra nel merito della loro applicazione, perché reputa inammissibili le censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con le vere ragioni poste a base della decisione.
- La censura sulla specificità dei motivi di appello richiede che il ricorso riporti il contenuto degli stessi in modo almeno sintetico, così da consentire il controllo di autosufficienza.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione, anche con motivazione sintetica, purché emerga l'elemento distintivo del percorso decisorio.
- La motivazione è insindacabile sotto il profilo della pretesa insufficienza o contraddittorietà se la sentenza espone il nucleo decisorio e la valutazione delle prove poste a fondamento della decisione.
- Le censure che denunciano violazioni processuali o probatorie non sono ammissibili se, in concreto, mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione del merito senza agganciare puntualmente gli errori alla decisione impugnata.
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