Sentenza n. 3605/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 3457/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione del servizio di collaudo tecnico-amministrativo, revisione tecnico-contabile e attestazione della prestazione energetica relativo alla realizzazione della struttura polifunzionale “Casa del Basket”
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La gara, indetta dalla Provincia di Como per conto del Comune di Cantù con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, era stata aggiudicata al raggruppamento Ossola; il raggruppamento appellante, terzo classificato, contestava l'ammissione del raggruppamento CEAS, secondo classificato, sostenendo che quest'ultimo non disponesse del requisito previsto dall'art. 6.2.2 del disciplinare, relativo alla presenza nel gruppo di lavoro di un tecnico contabile/esperto PEF. In particolare, si deduceva che l'ingegnera indicata per tale ruolo non possedesse le competenze economico-finanziarie richieste e che tali carenze non potessero essere sanate mediante soccorso istruttorio. Con il primo motivo d'appello sono state denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 6.1.1 e 6.2.2 del disciplinare e dell'art. 100 del d.lgs. 36/2023, nonché travisamento, contraddittorietà e illogicità, sostenendo che il requisito dovesse essere verificato con riferimento al singolo professionista nominativamente indicato e non al gruppo nel suo complesso. Con il secondo motivo è stata contestata la valutazione dei curricula delle professioniste indicate dal raggruppamento CEAS come giurista ed esperta PEF, assumendo che fossero state loro attribuite competenze non dichiarate né documentate. Con il terzo motivo sono stati riproposti i motivi non esaminati dal TAR, diretti contro il raggruppamento aggiudicatario: asserita violazione degli artt. 104 e 119 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 6.1.1, 6.2.2 e 7 del disciplinare, per avvalimento sostanziale non dichiarato, carenza della composizione del gruppo di lavoro e mancata produzione delle dichiarazioni e degli impegni propri dell'avvalimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli infondati. Dall'interpretazione letterale e sistematica degli artt. 6.1.1, 6.2.2 e 17.1 del disciplinare è risultato che il requisito di partecipazione, previsto a pena di esclusione, consisteva nella disponibilità di un gruppo di lavoro comprendente le tipologie minime di professionisti indicate dalla lex specialis. Le competenze tecniche e professionali individuali, desumibili dai curricula, rilevavano invece per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio qualitativo B1 e non costituivano, nella fattispecie, un autonomo requisito di ammissione riferito a ciascun professionista. La verifica doveva quindi essere compiuta sul gruppo di lavoro nel suo complesso, considerato come struttura operante congiuntamente e in collaborazione; le competenze documentate di un componente potevano concorrere a integrare eventuali carenze di un altro componente. Nel gruppo CEAS erano presenti tutte le professionalità minime richieste. Inoltre, dai curricula emergevano competenze almeno affini dell'esperta PEF, derivanti da esperienze nella redazione di progetti di fattibilità tecnico-economica e da un Executive Master in Project Management, mentre l'altra professionista indicata disponeva anche di competenze economico-finanziarie. Il Consiglio ha inoltre ritenuto ammissibile, in presenza di ambiguità meramente chiarificabili sul contenuto dell'offerta, il ricorso al soccorso istruttorio per precisare le attività svolte dai componenti del gruppo. Il terzo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: una volta riconosciuta la legittima partecipazione del raggruppamento CEAS, anche l'eventuale esclusione dell'aggiudicatario non avrebbe consentito all'appellante, terza classificata, di conseguire l'aggiudicazione. Il giudice ha precisato che, quando una domanda o un motivo è dichiarato improcedibile, il giudice si spoglia della potestas iudicandi e le eventuali argomentazioni di merito su tali censure sono prive di effetti giuridici. Le spese del grado sono state poste a carico dell'appellante, nella misura di euro 3.000,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Base normativa della procedura di gara aperta.
art. 100 d.lgs. 36/2023
Richiamato dall'appellante in relazione ai requisiti di partecipazione e alla loro asserita violazione.
art. 104 d.lgs. 36/2023
Richiamato con riferimento all'asserito avvalimento sostanziale non dichiarato e alla necessità del relativo contratto e degli impegni dell'ausiliaria.
art. 116, comma 6, d.lgs. 36/2023
Richiamato dal disciplinare per le incompatibilità degli incarichi di collaudo e verifica di conformità.
art. 1362 c.c.
Il disciplinare di gara, quale atto negoziale, deve essere interpretato secondo i criteri letterale e sistematico propri dell'interpretazione contrattuale.
art. 1363 c.c.
Le clausole della lex specialis devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo loro il significato risultante dal complesso dell'atto; il criterio sistematico opera anche quando il tenore letterale di una singola clausola non sia equivoco.
art. 17, commi 8 e 9, d.lgs. 36/2023
Richiamato nei motivi aggiunti in relazione all'esecuzione anticipata del servizio.
art. 50, comma 6, d.lgs. 36/2023
Richiamato nei motivi aggiunti in relazione all'esecuzione anticipata del servizio.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede la disponibilità di un gruppo di lavoro composto da determinate tipologie professionali, il requisito di partecipazione consiste, salvo diversa e univoca previsione, nella presenza delle professionalità minime richieste nel gruppo; le competenze individuali desumibili dai curricula possono invece rilevare esclusivamente per la valutazione qualitativa dell'offerta.
- La verifica dei requisiti del gruppo di lavoro deve essere effettuata sul gruppo considerato nel suo complesso, quando la legge di gara prevede che i professionisti operino congiuntamente e in collaborazione; le competenze documentate di un componente possono quindi concorrere a integrare eventuali carenze di un altro, se la lex specialis non impone una corrispondenza rigida tra singolo nominativo e specifico segmento di attività.
- Nell'interpretazione della lex specialis di gara si applicano i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c.: le clausole devono essere lette secondo il loro tenore letterale, ma anche coordinate sistematicamente tra loro e con i principi del risultato e del favor partecipationis, senza isolare una singola disposizione dal complesso della disciplina di gara.
- Il soccorso istruttorio può essere utilizzato per chiarire il contenuto di un'offerta quando si tratti di superare ambiguità interpretative o precisare attività già riferibili ai componenti indicati, senza modificare sostanzialmente l'offerta né introdurre ex novo un requisito mancante.
- Una volta accertata la legittima partecipazione del concorrente collocato in posizione intermedia, il concorrente collocato più indietro non conserva un interesse attuale all'esame delle censure rivolte contro il solo aggiudicatario, poiché l'eventuale esclusione di quest'ultimo non gli consentirebbe comunque di conseguire l'aggiudicazione.
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