Sentenza n. 80/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n.-OMISSIS-, in ordine al capo sulle spese, emessa dal Tar Latina, pubblicata in data -OMISSIS-, nei confronti della A.U.S.L. di Latina;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo sulle spese di una precedente sentenza del TAR Latina
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del capo della precedente sentenza relativo alla condanna dell’A.U.S.L. di Latina al pagamento di euro 2.500,00 per spese di giudizio, oltre contributo unificato e accessori. Hanno quantificato le somme richieste in euro 3.033,00 complessivi, oltre interessi legali, chiedendo altresì la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo o successiva inosservanza e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. L’A.U.S.L. non si è costituita. Dopo un primo rinvio richiesto perché era in corso la liquidazione del credito, alla successiva camera di consiglio il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che l’A.U.S.L. aveva eseguito la sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché non era stata depositata documentazione attestante l’effettiva liquidazione delle spese e, quindi, non risultava in modo cristallino l’integrale soddisfazione della pretesa. Ha tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della sopravvenuta carenza di interesse, la dichiarazione resa a verbale dal difensore dei ricorrenti circa l’avvenuta esecuzione della sentenza, rilevando che non era più necessaria una pronuncia sul merito dell’ottemperanza. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza, ma il ricorso diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che elimina l’interesse attuale alla decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento di un’attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva della pretesa, che deve risultare in modo chiaro e non revocabile dagli atti del giudizio.
- Quando l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale è dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, ma non è documentalmente provata in modo tale da consentire di verificare l’integrale soddisfazione della pretesa, il giudice può dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché cessata la materia del contendere.
Come è indicizzato
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