Cassazione Penale, Sentenza n. 18515/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Oliva veniva arrestato in flagranza per detenzione di marijuana a scopo di cessione (nell'ambito di un'indagine sullo spaccio all'interno della Casa circondariale di Biella) mentre svolgeva il ruolo di assistente capo della Polizia Penitenziaria. Il GIP di Biella, convaldata la flagranza, aveva disposto la custodia cautelare in carcere ritenendo sussistere gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di inquinamento probatorio; il Tribunale di Torino, in sede di riesame, confermò tale misura. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo: (1) violazione e falsa interpretazione dell'art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e carenza motivazionale circa un rischio concreto di inquinamento probatorio); (2) violazione dell'art. 275 comma 3-bis e mancata valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari con controlli elettronici (art. 275-bis).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale logica e ancorata a elementi fattuali: il ruolo dell'indagato, l'esistenza di un'indagine in corso e dichiarazioni interne alla Casa circondariale giustificano il concreto pericolo di inquinamento probatorio e la necessità della custodia carceraria. Ha inoltre ritenuto che il Tribunale avesse implicitamente valutato e ritenuto inidonei gli arresti domiciliari e gli strumenti di controllo elettronico rispetto al rischio di inquinamento probatorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 4
La norma è stata richiamata quale contestazione penale principale: detenzione di sostanze stupefacenti a fine di cessione (reato contestato all'indagato).
Codice di procedura penale, art. 274 comma 1 lett. a)
Richiamato in relazione al pericolo di inquinamento probatorio: la Corte ha ritenuto che il pericolo debba essere concreto e motivato con riferimento sia alle prove da acquisire sia a quelle già acquisite; nel caso concreto il ruolo dell'indagato e le dichiarazioni interne giustificavano tale valutazione.
Codice di procedura penale, art. 274 lett. c)
Ricondotto alla valutazione del pericolo di reiterazione del reato; il Tribunale aveva ritenuto sussistente anche il rischio di reiterazione, contribuendo a giustificare la custodia cautelare.
Codice di procedura penale, art. 275 comma 3-bis
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata applicazione di misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza avesse implicitamente valutato e respinto la misura alternativa come inadeguata rispetto al rischio di inquinamento probatorio.
Codice di procedura penale, art. 275-bis
Norma sugli strumenti di controllo a distanza (es. controllo elettronico): la Corte ha considerato che l'eventuale impiego di tali strumenti era stato valutato e ritenuto insufficiente a prevenire il rischio di inquinamento probatorio nel caso concreto.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione: la Corte ricorda che il giudizio di legittimità su misure cautelari è ammissibile quando si denunci violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un semplice ricalcolo o diversa valutazione dei fatti di merito.
Massime di principio
- Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere motivato in modo concreto: la sussistenza di elementi quali il ruolo dell'indagato, l'esistenza di un'indagine in corso e dichiarazioni testimoniali interne può giustificare la custodia cautelare se tali elementi indicano rischio reale di condizionamento o intimidazione delle fonti.
- La valutazione della necessità e dell'idoneità delle misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) deve essere espressa dal giudice di merito; tuttavia tali misure possono essere ritenute insufficienti se non sono idonee a prevenire specifici rischi (es. inquinamento probatorio), e la Corte di Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione non evidenzia vizi di legge o manifesta illogicità.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione è necessario dedurre violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è sufficiente contestare la valutazione probatoria o chiedere una diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando si propone l'alternativa degli arresti domiciliari con strumenti di controllo, è efficace fornire elementi concreti e tecnicamente circostanziati che dimostrino l'effettiva idoneità di tali misure a eliminare i rischi contestati (per es. limitazioni effettive dei contatti, modalità di controllo dettagliate, impossibilità di accedere a soggetti sensibili), anziché affermazioni generiche sulla minore afflizione della misura.
- La giurisprudenza richiede che il pericolo di inquinamento sia valutato rispetto sia alle prove future sia a quelle già raccolte; pertanto la difesa dovrebbe mirare a sminuire la rilevanza e l'attendibilità delle dichiarazioni già acquisite o a dimostrare l'assenza di collegamenti fattuali che possano consentire forme di condizionamento.
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