Ordinanza n. 1932/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, legge 91/1992 -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 l. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento amministrativo era motivato mediante il richiamo ai precedenti penali a suo carico e alla circostanza che, al momento della presentazione dell’istanza, egli aveva falsamente autocertificato di essere esente da precedenti e procedimenti penali. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia del diniego, ma dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il ricorso non presentasse una ragionevole previsione di accoglimento, poiché il diniego appariva correttamente e congruamente motivato in relazione ai precedenti penali e alla falsa autocertificazione resa dal richiedente. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non era stato allegato né adeguatamente circostanziato alcun pregiudizio grave e irreparabile. Il diniego, inoltre, non impediva al ricorrente di permanere in Italia sulla base di altro titolo di soggiorno, essendo titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, né gli precludeva il godimento delle libertà e dei diritti fondamentali, dei diritti civili, della parità nei rapporti con la pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, nonché della partecipazione politica locale nei limiti indicati dall’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
Costituisce la base normativa dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 9 d.lgs. 286/1998
È richiamato per evidenziare che il titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo conserva un ampio complesso di diritti e facoltà, sicché il diniego della cittadinanza non determina, nel caso concreto, un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando il diniego della cittadinanza appare correttamente e congruamente motivato sulla base di precedenti penali del richiedente e della falsa autocertificazione relativa all’assenza di precedenti o procedimenti penali.
- La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede la deduzione e l’adeguata circostanziazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera lesione dell’interesse a conseguire la cittadinanza non è sufficiente quando l’interessato possa permanere legittimamente sul territorio nazionale in forza di un diverso titolo di soggiorno.
- La titolarità di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può escludere, nel caso concreto, il periculum in mora derivante dal diniego della cittadinanza, quando tale status assicuri allo straniero la permanenza in Italia e un’ampia parità nel godimento dei diritti, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell’accesso ai servizi pubblici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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