Sentenza n. 13943/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 30232 del 24 maggio 2024 nonché l’elenco degli ammessi alla prova scritta nella Regione Campania; - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 35; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9\10\2025 per l’annullamento: - Del decreto a firma del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. 58017 del 31.07.2025 con il quale è stata approvata, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria finale del concorso per titoli ed esami di cui al D.D. n. 2788 del 18/12/2023 per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali dei ruoli regionali della Campania, contenuta nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del predetto decreto, in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 3, dell’art. 10 del bando di Concorso, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di ammissione alla prova scritta e graduatoria finale del concorso per dirigenti scolastici, nella parte in cui non includono la ricorrente, nonché gli atti presupposti, inclusi bando, disciplina regolamentare, prova preselettiva ed esiti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, articolato su base regionale, conseguendo 35/50 nella prova preselettiva e non risultando ammessa alla prova scritta in Campania. Ha contestato: la formulazione di vari quesiti, ritenuti ambigui, incompleti, privi di risposta corretta o eccessivamente generici; la previsione del bando che ammetteva alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti regionali, mentre il D.M. n. 194/2022 avrebbe previsto la preselezione solo oltre il limite di quattro volte i posti; l'illegittimità della regionalizzazione delle graduatorie e delle soglie, perché candidati con punteggi inferiori sarebbero stati ammessi in altre regioni; l'irragionevolezza di una soglia superiore alla sufficienza aritmetica, soprattutto perché il punteggio della preselettiva non contribuiva alla graduatoria finale; la violazione dei principi di uguaglianza, meritocrazia, proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento e favor partecipationis; l'errata determinazione dei posti messi a concorso, asseritamente ridotti per effetto della procedura straordinaria, con conseguente innalzamento della soglia di ammissione. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale regionale, deducendo vizi derivati dagli atti già contestati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure. Ha affermato che è legittimo individuare gli ammessi alla prova scritta mediante un criterio numerico rapportato ai posti disponibili, senza predeterminare una soglia minima di sufficienza: la preparazione deve essere orientata al miglior risultato rispetto agli altri concorrenti. Non è contraddittoria la previsione di due diversi parametri, rispettivamente quattro volte i posti per stabilire se attivare la preselezione e tre volte i posti per determinare il numero massimo degli ammessi alla prova scritta, poiché perseguono finalità differenti e rientrano nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione. La regionalizzazione della procedura e delle soglie è stata ritenuta coerente con l'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 e con la formazione di graduatorie regionali; la parità di trattamento va verificata all'interno di ciascuna graduatoria, sicché il diverso punteggio di accesso tra regioni è effetto della diversa distribuzione di posti e candidati e non costituisce disparità. Opera inoltre il principio di autoresponsabilità, poiché i candidati conoscono previamente la distribuzione regionale dei posti e scelgono la regione di partecipazione. La soglia di accesso è il risultato oggettivo del criterio numerico previsto dal bando e la sua determinazione è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisate nel caso concreto. Sono state respinte anche le doglianze sulla riduzione dei posti e sulla procedura straordinaria. Quanto ai quesiti, il giudice ha riconosciuto la discrezionalità tecnica dell'amministrazione e ha escluso il sindacato sulla scelta della risposta corretta, salvo errori inequivocabili, manifesta incongruenza, travisamento o illogicità; nel caso concreto non è stata fornita una prova idonea a dimostrare tali vizi e le risposte individuate dalla commissione risultavano le uniche sicuramente corrette, mentre le altre erano meri distrattori. I motivi aggiunti, fondati soltanto sull'illegittimità derivata, sono stati conseguentemente respinti. Spese di lite compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 165/2001
La disciplina del concorso per dirigente scolastico consente l'organizzazione della procedura su base regionale e la formazione di distinte graduatorie regionali.
art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi delle procedure concorsuali e ai criteri di selezione.
art. 3 D.M. 863/2018
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla disciplina della preselezione.
art. 6 D.M. 194/2022
Disciplina il meccanismo della preselezione e il rapporto tra numero dei candidati e posti disponibili; non impedisce di prevedere un contingente massimo di ammessi alla prova scritta pari a tre volte i posti.
art. 6, comma 9, bando DDG n. 2788/2023
all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo
Prevede legittimamente un criterio numerico regionale per limitare il numero degli ammessi alla prova scritta.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato nella domanda di condanna in forma specifica, non accolta in ragione del rigetto dell'azione di annullamento.
art. 2, par. 1, Protocollo addizionale CEDU
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di uguaglianza nell'accesso all'istruzione, senza incidere sull'esito della controversia.
legge 264/1999
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla programmazione degli accessi e alla determinazione delle soglie, ma ritenuta non ostativa al sistema concorsuale applicato.
artt. 3, 51 e 97 Cost.
Richiamati in relazione ai principi di uguaglianza, accesso ai pubblici uffici, imparzialità e buon andamento; il giudice non ha ravvisato violazioni.
artt. 2, 4, 33, 34 e 97 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di irragionevolezza, meritocrazia e accesso; non ritenuti violati.
artt. 1, comma 2, 7 e 14 d.P.R. 487/1994
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina generale dei concorsi pubblici; non hanno condotto all'annullamento degli atti.
artt. 404 ss. d.lgs. 297/1994
Richiamati dalla ricorrente per la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici; non hanno condotto all'accoglimento delle censure.
Massime di principio
- È legittimo determinare il numero degli ammessi a una prova concorsuale mediante un criterio numerico rapportato ai posti disponibili, senza predeterminare una soglia minima di sufficienza, quando tale criterio sia previsto dalla lex specialis e sia funzionale alla selezione dei candidati più meritevoli.
- Non è contraddittoria la previsione di una soglia per stabilire se attivare la preselezione e di una diversa soglia per determinare il numero massimo degli ammessi alla prova successiva, poiché i due parametri possono perseguire finalità organizzative differenti.
- Quando una procedura concorsuale è organizzata su base regionale con graduatorie distinte, la soglia di ammissione può variare tra le regioni in funzione del rapporto tra candidati e posti disponibili; il diverso punteggio necessario per l'ammissione non integra, di per sé, una violazione dell'uguaglianza, che va valutata all'interno della singola graduatoria regionale.
- La determinazione della soglia di accesso a una prova concorsuale rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione ed è sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà; la soglia risultante dall'applicazione oggettiva del criterio numerico previsto dal bando non è, per ciò solo, priva di istruttoria o illegittima.
- La valutazione della correttezza dei quesiti e delle risposte in una prova a quiz rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione; il sindacato giurisdizionale è ammesso solo per errori inequivocabili, manifesta illogicità, incongruenza o travisamento, dimostrati dal candidato con adeguato principio di prova.
- Il candidato che conosce previamente la distribuzione regionale dei posti e sceglie la regione di partecipazione assume le conseguenze della diversa competitività territoriale, secondo il principio di autoresponsabilità.
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