Cassazione Penale, Sentenza n. 25346/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cimarelli aveva proposto opposizione al decreto penale di condanna n. 70/2022 chiedendo la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen. Il G.i.p. del Tribunale di Ancona dichiarò l'opposizione inammissibile ritenendo che, essendo Cimarelli stato ammesso alla prova in altro procedimento il 24 maggio 2022, dovesse applicarsi il comma 4 dell'art. 168-bis secondo cui la sospensione con messa alla prova non puo' essere concessa piu' di una volta; conseguentemente il G.i.p. dichiarò esecutivo il decreto penale in assenza di altri motivi di opposizione. Il ricorrente ha censurato la decisione sostenendo che al momento della proposizione dell'opposizione non era ancora stato ammesso alla prova, che la richiesta di messa alla prova doveva essere valutata ma la sua eventuale inammissibilita' non comporta l'inammissibilita' dell'intera opposizione e che la mera presentazione dell'opposizione e' sufficiente (art. 461 c.p.p.) e che la richiesta di messa alla prova deve essere depositata con l'atto di opposizione ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimita' ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza che aveva dichiarato l'esecutivita' del decreto penale di condanna n. 70/2022 del 15 marzo 2022 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona, ufficio G.i.p., per l'ulteriore corso. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, se la richiesta di un rito speciale formulata nell'opposizione e' respinta o ritenuta inammissibile, il giudice non puo' dichiarare esecutivo il decreto penale ma deve procedere con il giudizio (anche con decreto di giudizio immediato), e che l'inammissibilita' della richiesta di messa alla prova non comporta l'inammissibilita' dell'intera opposizione.
Norme richiamate
art. 168-bis cod. pen.
la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta
Il comma 4 limita la possibilita' soggettiva di ottenere la messa alla prova piu' di una volta; tuttavia la sua applicazione non determina automaticamente l'inammissibilita' dell'opposizione al decreto penale, ma solo l'impossibilita' di concedere nuovamente la messa alla prova.
art. 461 cod. proc. pen.
L'opposizione al decreto penale non richiede l'indicazione dei motivi nella sua proposizione formale, sicche' l'atto di opposizione vale a introdurre il giudizio anche se la richiesta speciale contenuta nell'opposizione risulti poi inammissibile.
art. 464-bis cod. proc. pen.
La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere presentata con l'atto di opposizione a pena di decadenza; tuttavia, la mancata o successiva inammissibilita' della richiesta non determina l'inammissibilita' dell'intera opposizione.
art. 464, comma 3 cod. proc. pen.
revocato "ex nunc" dal giudice che procede
Una volta instaurato il giudizio per opposizione, il decreto penale di condanna viene revocato e non puo' essere semplicemente dichiarato esecutivo; il procedimento diventa autonomo rispetto al decreto impugnato.
art. 168 cod. pen.
Riferimento all'istituto della messa alla prova nel suo complesso; la Corte distingue tra l'ammissibilita' formale dell'opposizione e l'eventuale inammissibilita' della singola richiesta di rito speciale.
Massime di principio
- La proposizione dell'opposizione al decreto penale, se regolarmente formulata, impedisce che il decreto sia dichiarato esecutivo: il procedimento si trasforma in un giudizio autonomo e il decreto viene revocato ex nunc.
- La richiesta di sospensione con messa alla prova deve essere presentata con l'atto di opposizione (art. 464-bis); se la richiesta risulta inammissibile o non puo' essere accolta per ragioni sopravvenute (es. impossibilita' di concedere la messa alla prova piu' di una volta), questo non determina l'inammissibilita' dell'intera opposizione.
- Se nell'opposizione viene chiesto un rito speciale e tale richiesta e' inammissibile, il giudice non puo' dichiarare esecutivo il decreto penale ma deve procedere con il giudizio (anche mediante decreto di giudizio immediato), evitando di estinguere la tutela offerta dall'opposizione.
- L'assenza di indicazione dei motivi nell'atto di opposizione non e' di per se' motivo di inammissibilita' (art. 461 c.p.p.): l'opposizione e' atto introduttivo del giudizio e non richiede la specificazione dei motivi nella forma iniziale.
- La limitazione prevista dall'art. 168-bis, comma 4 (messa alla prova non piu' concessa piu' di una volta), va applicata nel merito della richiesta di messa alla prova, ma senza travolgere la validita' dell'opposizione stessa; in pratica si nega il beneficio specifico ma si mantiene il diritto del ricorrente al giudizio.
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