Sentenza del 14/06/2016 n. 1639 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Ires - IVA - credito d'imposta: Imprese autotrasporto merci per conto terzi - aiuto di stato - è tale - giurisdizione tributaria - sussiste. Recupero aiuto di stato - art. 97, cost. - interesse pubblico attuale e concreto - è necessario. Recupero aiuti di stato non consentiti - d.l. n. 36/02, convertito in l. n. 96/02 - ingente lasso di tempo - obbligo di recupero - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero di crediti d’imposta concessi alle imprese di autotrasporto per compensare parzialmente l’aumento dei costi di trasporto su strada. Il beneficio è stato qualificato come aiuto di Stato ai sensi della disciplina dell’Unione europea. Poiché l’aiuto era stato concesso mediante un meccanismo tributario, la controversia sul suo recupero rientrava nella giurisdizione del giudice tributario. Il recupero è stato contestato anche perché disposto dopo un considerevole lasso di tempo, senza dimostrare un interesse pubblico attuale e concreto ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità.
La decisione
La pretesa di recupero non è stata ritenuta automaticamente legittima per il solo fatto che l’aiuto fosse stato dichiarato incompatibile con la disciplina europea. In base all’art. 97 Cost. l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare l’esistenza di un interesse pubblico attuale e concreto. Il lungo tempo trascorso dall’erogazione aveva fatto presumere il venir meno dell’effetto distorsivo dell’aiuto. Il recupero risultava inoltre problematico alla luce dei limiti temporali previsti per l’autotutela amministrativa dall’art. 6 della legge n. 124/2015, salvo una partecipazione attiva e sleale del beneficiario. Ne consegue l’accoglimento della posizione dell’impresa e l’esclusione, nel caso concreto, dell’obbligo di recupero.
Norme richiamate
Art. 97 della Costituzione
Anche quando l’Amministrazione deve recuperare un aiuto di Stato incompatibile per adempiere a obblighi europei, deve sussistere ed essere esplicitato un interesse pubblico attuale e concreto, non potendo bastare il solo ripristino astratto della legalità.
Decreto-legge n. 36/2002, convertito dalla legge n. 96/2002
Costituisce il riferimento normativo per i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese di autotrasporto, qualificati nella sentenza come aiuti di Stato.
Art. 6, commi 1 e 2, legge n. 124/2015
In materia di autotutela, individua un termine ragionevole, pari a diciotto mesi, per annullare provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, salvo il caso di condotte attive e sleali dei beneficiari.
Art. 1, comma 136, legge n. 311/2004
È richiamato nel quadro normativo relativo ai poteri di annullamento e recupero di benefici fiscali indebitamente attribuiti.
Disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato
La concessione di crediti d’imposta selettivi a imprese di autotrasporto può costituire un aiuto di Stato. Tuttavia, l’obbligo europeo di recupero deve essere attuato nel rispetto dei principi nazionali di legalità, proporzionalità, certezza del diritto e tutela dell’affidamento, nei limiti compatibili con il diritto dell’Unione.
Massime di principio
- Un beneficio concesso tramite credito d’imposta può essere qualificato come aiuto di Stato; le controversie sul suo recupero appartengono normalmente alla giurisdizione tributaria quando il recupero incide su obblighi o crediti fiscali.
- L’incompatibilità europea dell’aiuto non rende necessariamente legittimo qualsiasi recupero tardivo: l’Amministrazione deve considerare motivazione, interesse pubblico concreto, proporzionalità e tutela dell’affidamento.
- Il trascorrere di un periodo molto lungo dall’erogazione può incidere sulla legittimità del recupero, soprattutto quando l’effetto distorsivo dell’aiuto sia ormai cessato e non vi sia stata una condotta fraudolenta o sleale del beneficiario.
- I limiti temporali dell’autotutela amministrativa costituiscono un parametro rilevante per valutare la ragionevolezza del recupero di vantaggi economici, ma possono non operare nello stesso modo in presenza di frode, dichiarazioni false o partecipazione attiva e sleale.
- La mera esigenza di correggere un’illegittimità originaria non esaurisce sempre l’obbligo di motivazione: occorre valutare concretamente l’interesse pubblico attuale, il tempo trascorso e l’affidamento del privato.
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