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Sentenza

Sentenza del 16/01/2019 n. 216 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

procura alle liti-mancanza - ottemperanza a provvedere- inottemperanza- inammissibilità del ricorso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso non può essere dichiarato immediatamente inammissibile per la sola mancanza della procura alle liti. Il giudice deve previamente ordinare la regolarizzazione. L'inammissibilità può essere pronunciata soltanto se la parte non ottempera all'invito o all'ordine di regolarizzazione nel termine assegnato. Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 3266 del 2 marzo 2012.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la mancanza della procura alle liti e la possibilità di dichiarare immediatamente inammissibile il ricorso. Secondo il principio richiamato, il giudice tributario non può pronunciare subito l'inammissibilità: deve prima invitare la parte interessata a regolarizzare la propria posizione, assegnandole un termine per provvedere. Solo l'inosservanza dell'ordine giudiziale, cioè l'inottemperanza, consente di dichiarare l'inammissibilità. Inoltre, il vizio può essere fatto valere soltanto dalla parte il cui diritto all'assistenza tecnica sia stato leso; non può essere eccepito dalla controparte né rilevato d'ufficio, poiché non riguarda la validità del contraddittorio.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione disciplina l'assistenza tecnica nel processo tributario. La carenza della procura non comporta automaticamente l'inammissibilità, dovendo essere consentita, nei casi previsti, la regolarizzazione della posizione processuale.

  • Art. 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le disposizioni regolano il ricorso tributario e i suoi requisiti. La mancanza della procura alle liti non consente una declaratoria immediata di inammissibilità quando il vizio è sanabile mediante un ordine di regolarizzazione.

  • Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 3266 del 2 marzo 2012

    La Corte ha stabilito che il giudice deve prima invitare la parte a regolarizzare la procura e può dichiarare l'inammissibilità solo in caso di inottemperanza. Il vizio può essere rilevato esclusivamente dalla parte lesa nel diritto all'assistenza tecnica, non dalla controparte né d'ufficio.

Massime di principio

  • Quando manca una procura alle liti sanabile, il giudice deve privilegiare la regolarizzazione del vizio rispetto alla pronuncia immediata di inammissibilità.
  • L'inammissibilità può essere dichiarata solo dopo un ordine chiaro del giudice e la mancata ottemperanza della parte entro il termine assegnato.
  • Un vizio relativo all'assistenza tecnica non può essere fatto valere dalla controparte se non incide sul suo diritto di difesa e non può essere rilevato d'ufficio quando non riguarda la validità del contraddittorio.
  • La parte interessata deve monitorare gli ordini di regolarizzazione e depositare tempestivamente la procura richiesta; l'inerzia successiva all'ordine può determinare la definitiva inammissibilità del ricorso.
  • Il principio tutela l'accesso alla giustizia e impone di distinguere tra vizi processuali sanabili e vizi insanabili.

Testo integrale

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