Cassazione Penale, Ordinanza n. 31490/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione valorizza, da un lato, la manifesta infondatezza della doglianza sul dolo e, dall'altro, l'inidoneità della censura sulla particolare tenuità del fatto, già affrontata in appello con motivazione ritenuta congrua.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo due censure: (1) contestava la sussistenza del dolo, sostenendo che la propria condotta fosse dipesa da una dimenticanza in ordine all'orario di rientro nell'abitazione, in relazione a un regime autorizzatorio che consentiva il rientro entro un determinato orario; (2) lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto dovesse ritenersi di particolare tenuità. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, valorizzando le argomentazioni di merito sulla ingiustificabilità dell'asserita dimenticanza e sull'onere dell'interessato di controllare l'orario coperto da autorizzazione. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo non accoglibile, anche perché riproduttivo di una questione già devoluta in appello e risposta adeguatamente dalla Corte territoriale, che aveva escluso la particolare tenuità in ragione della non scarsa offensività della condotta e dell'insensibilità dimostrata rispetto alle prescrizioni imposte.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta non sia scarsamente offensiva e riveli insensibilità rispetto alle prescrizioni imposte.
Massime di principio
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che contesti il dolo quando la sentenza di merito abbia logicamente escluso la plausibilità della dedotta dimenticanza sulla base di circostanze fattuali specifiche e dell'obbligo dell'interessato di verificare i limiti dell'autorizzazione.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando la condotta, valutata nel suo concreto disvalore, non appaia scarsamente offensiva e denoti un atteggiamento di non rispetto delle prescrizioni imposte.
- È inammissibile il ricorso che riproponga in cassazione una questione già dedotta in appello senza confrontarsi con la risposta argomentata della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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