Ordinanza n. 687/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 0019371, datato 02/03/2026, ricevuto il giorno stesso, dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi - Polo Universitario, inviato mediante posta certificata all’avvocato Michela Velardo, con il quale è stata negata al ricorrente l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale a titolo obbligatorio e gratuito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario che gli ha negato l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La controversia coinvolge una complessa questione tecnico-giuridica, oggetto di verifiche presso la competente sede ministeriale, come riferito in una nota del Ministero della Salute del 19 dicembre 2025. In sede cautelare il ricorrente ha allegato un pregiudizio connesso alla mancata iscrizione e alla conseguente difficoltà di accesso ai medicinali di cui necessita.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora, ritenendo non irreparabile il pregiudizio allegato. Ha osservato che l'accesso ai medicinali resta possibile anche senza iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, mediante acquisto a carico dell'interessato previa prescrizione medica specialistica, oppure tramite prescrizione del medico di medicina generale dopo iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale. L'eventuale esborso economico è stato ritenuto, per sua natura, pienamente riparabile in caso di accoglimento del ricorso nel merito. Il Collegio ha dichiarato di poter prescindere, nella fase di cognizione sommaria, dall'approfondimento della complessa questione tecnico-giuridica. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'accesso alla prestazione sanitaria o al farmaco non è definitivamente precluso, ma resta possibile attraverso modalità alternative, l'eventuale aggravio economico non integra di regola un pregiudizio irreparabile, ove sia suscettibile di integrale riparazione economica in caso di accoglimento del ricorso.
- La tutela cautelare può essere negata per insussistenza del periculum in mora senza anticipare la complessa decisione sulla questione tecnico-giuridica controversa, quando il pregiudizio allegato non abbia carattere irreparabile.
- La possibilità di ottenere i medicinali mediante acquisto a proprie spese, previa prescrizione medica specialistica, oppure tramite iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale e prescrizione del medico di medicina generale, può escludere il periculum in mora derivante dal diniego di iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale.
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