Cassazione Civile, Ordinanza n. 26731/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2006, relativo alla deducibilità/detraibilità di costi di sponsorizzazione sostenuti dal contribuente in favore di associazioni sportive dilettantistiche. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo infondata la pretesa fiscale perché le spese erano congrue rispetto al volume d'affari e perché non risultava provata una sovrafatturazione; in ogni caso, secondo la CTR, non era stata superata la presunzione prevista dalla disciplina speciale. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 90 della L. 289/2002, assumendo che la CTR avesse applicato la norma senza verificarne in concreto i presupposti; con il secondo denunciava violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986 e 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito non avesse accertato in concreto l'inerenza e la congruità dei costi ai fini della deducibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati, con esame congiunto, i due motivi di ricorso. Ha rilevato che, in fatto, si trattava di costi di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche e che l'importo annuo era inferiore a 200.000 euro. Ha quindi ribadito il principio per cui le spese di sponsorizzazione previste dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002 sono assistite da una presunzione legale assoluta della loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza, purché ricorrano i requisiti normativi. Ha osservato che la CTR aveva comunque esaminato i presupposti applicativi della disposizione speciale, inclusa l'effettività della prestazione promozionale e la congruità dei costi rispetto al fatturato, e che tali accertamenti di fatto non sono sindacabili in cassazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 90, L. 289/2002
Le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite quantitativo previsto, sono assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza, se ricorrono i presupposti applicativi indicati dalla giurisprudenza.
art. 109, d.P.R. 917/1986
La deducibilità dei costi richiede la verifica dei relativi presupposti, in particolare dell'inerenza e della congruità, salvo l'operatività della disciplina speciale richiamata.
art. 2697 c.c.
È richiamata in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte valorizza l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sui presupposti della disciplina speciale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione delle violazioni di legge prospettate dall'Agenzia nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti quantitativi stabiliti dalla legge, beneficiano di una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, non di rappresentanza, quando siano soddisfatti i requisiti normativi previsti.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto l'esistenza dei presupposti applicativi della disciplina speciale, inclusa l'effettiva attività promozionale dello sponsee e la congruità del costo rispetto al volume d'affari, tale accertamento non è riesaminabile in sede di legittimità.
- In presenza di una disciplina speciale sulle sponsorizzazioni, la contestazione dell'inerenza e della deducibilità dei costi deve confrontarsi con la presunzione legale prevista dalla norma e con gli accertamenti fattuali compiuti dal giudice tributario.
- La violazione di legge dedotta ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto, quando la censura mira sostanzialmente a rimettere in discussione gli accertamenti di merito.
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