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Sentenza

Sentenza n. 6006/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera n.207 del 10.03.2021 avente ad oggetto “Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n.138 posti di operatore Tecnico Specializzato – Autista d'Ambulanza cat. BS- Presa d'atto delle sentenze del TAR Lazio nn.2401/21-2400/21-2304/21-2303/21-2306/2021 -2301/2021-2306/21- 2301/21-2398/2021-2399/21 2302/21-26/8921/21 Esclusione dei candidati (Omissis nominativi) - Presa d'atto delle verifiche ex art.71 dpr 445/2000, Esclusione candidati- Riformulazione ed approvazione graduatorie di merito e nuova individuazione dei candidati vincitori” e del relativo Allegato 1 che ne costituisce parte integrante e consistente nell'elenco degli esclusi in cui è ricompreso l'attuale Ricorrente, in parte qua, ed in particolare laddove si è determinato di “(Omissis) altresì prendere atto che i candidati di cui all'elenco 1, allegato alla presente delibera e parte integrante della stessa (allegato 1), a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici della UOC Governo Risorse Umane, ex art.71 DPR 445/2000, sulle dichiarazioni rese dai medesimi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, risultano avere reso una dichiarazione non veritiera come risultante dalle certificazioni pervenute all'ARES 118 e conservate agli atti della UOC Governo Risorse Umane; di procedere secondo quanto disposto dall'articolo 6 del bando di concorso che recita: “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, si determinerà l'esclusione dalla procedura e la decadenza dai benefici conseguiti nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie ed alle Amministrazioni di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000”; di procedere, pertanto all'esclusione dal concorso di cui all'oggetto dei candidati di cui all'elenco 1, allegato alla presente delibera e parte integrante della stessa (allegato 1) in quanto risultano aver reso, all'atto della presentazione della domanda di concorso, una dichiarazione non corrispondente, per cui non veritiera, a quanto risultante dalle certificazioni pervenute, a seguito di verifiche ex art.71 DPR 445/2000, alla UOC Governo Risorse Umane e conservate agli atti della stessa; di notificare singolarmente ai candidati di cui all'elenco 1, allegato alla presente delibera e parte integrante della stessa (allegato1), l'esclusione di cui alla presente delibera, allegando la certificazione pervenuta all'ARES 118, riguardante ciascuno dei candidati medesimi e specificando perché non è corrispondente a quanto dagli stessi dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso; (Omissis); conseguentemente di procedere alla cancellazione dei nominativi di cui all'elenco 1, allegato alla presente delibera e parte integrante della stessa (allegato 1) della graduatoria generale dei cui alla delibera n.134 del 18.02.2021, nonché alla riformulazione ed approvazione della graduatoria generale di merito (allegato 2), della graduatoria di merito dei candidati aventi diritto alla riserva di cui agli artt. 678 1014 del D.Lgs. 66/2010 (allegato 3) e della graduatoria di merito, espunta dei candidati riservisti (allegato 4); di dichiarare vincitori, per i primi 19 posti messi a concorso, i candidati dal n. 1 -OMISSIS- al n.19 -OMISSIS- della graduatoria dei riservisti ai sensi agli artt. 678 1014 del D.Lgs. 66/2010 di cui all'allegato 3 del presente provvedimento e parte integrante dello stesso; di dichiarare vincitori, per i successivi 119 posti messi a concorso, i candidati dal n.1 -OMISSIS- al n.119 -OMISSIS- della graduatoria, espunta dei candidati riservisti, allegato 4 del presente provvedimento e parte integrante dello stesso”; - del provvedimento di cui alla comunicazione prot. n. 5572/33 del 10.03.2021, successivamente pervenuta, in cui è menzionata la determinazione di esclusione n.207/2021 come sopra impugnata; - nonché, ed ove occorrer possa, del Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, indetto da ARES 118 con deliberazione n.168 del 25.10.2019 per l'assunzione a tempo indeterminato di n.138 operatori tecnici specializzati – autisti d'ambulanza, pubblicato sul BURL n.90 del 07.11.2019 e per estratto sulla GURI n.95 del 03.12.2019, se e laddove erroneamente letto ed interpretato e, quindi, erroneamente applicato nella fattispecie dall'Amministrazione e dalla Commissione di Concorso, come risultante dalla delibera di esclusione e dalla relativa comunicazione quivi impugnata, e che qui analogamente si impugnano; - dell'atto di riformulazione ed approvazione della graduatoria di merito e nuova individuazione dei candidati vincitori, di cui alla delibera n. 207/2021 impugnata e contenuta nell'allegato n.2 e, over occorrer possa, all. 4 alla Delibera n.207/2021, costituendone parte integrante, sopra impugnata; - della graduatoria medesima contenuta e di cui al menzionato allegato 2 alla impugnata Delibera n.207/2021 di cui costituisce parte integrante e, ove occorrer possa, della graduatoria di merito dei candidati aventi diritto alla riserva di cui agli artt. 678 1014 del D.Lgs. 66/2010 (allegato 3) contenuta nell'allegato 3 della delibera quivi impugnata di cui costituisce parte integrante, nonché della graduatoria di merito, espunta dei candidati riservisti (allegato 4), contenuta nell'allegato n. 4 della impugnata delibera di cui costituisce parte integrante; - nonché, averso tutti gli atti prodromici, connessi e conseguenziali, tra cui ed in particolare, i provvedimenti a fronte dei quali sono state redatte la nuova graduatoria di merito e la tabella di cui all'All.1 costituente parte integrante della sopra impugnata Delibera n.207/2021 nonché tutti gli atti –che qui, ugualmente si impugnano- che hanno comportato l'esclusione dalla procedura, la decadenza dai benefici conseguiti nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie ed alle Amministrazioni di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000 dell'attuale Ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se ignoto e con riserva, sin d'ora di eventuali motivi aggiunti al presente ricorso nel caso di conoscenza di ulteriori atti e/o provvedimenti se e laddove adottati in merito dall'Amministrazione Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6/8/2021: - della Delibera n. 409 dell'11.05.2021 e dei relativi Allegati, affissa all'albo pretorio on line dell'ARES 118 per 15 gg. consecutivi a far data dal 12.05.2021, con cui, dopo aver preso atto e disposto l'esclusione di altri e diversi candidati, si è determinato di procedere alla riformulazione della graduatoria generale di merito (All.1) e della graduatoria espunta dei candidati riservisti (All.2); - dell'atto/atti di proclamazione dei vincitori, se e laddove adottati in merito ed attualmente di estremi sconosciuti; - ove occorrer possa, della Delibera n.582 del 06.07.2021, dell'ARES 118, di presa d'atto delle preferenze espresse; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se ignoto.

Giustizia amministrativa202105892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso pubblico e conseguente riformulazione delle graduatorie e individuazione dei vincitori, disposte per omessa dichiarazione di precedenti penali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente banditore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico aggregato bandito da ARES 118 per 138 posti di operatore tecnico specializzato – autista d'ambulanza. Con la delibera n. 207 del 10 marzo 2021 era stato escluso perché, a seguito delle verifiche ex art. 71 d.P.R. 445/2000, era emerso dal certificato del casellario giudiziale un precedente penale non dichiarato nella domanda. Il ricorrente aveva dichiarato l'assenza di sentenze di condanna, comprese quelle di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., anche nei casi di sospensione condizionale, non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario, altri benefici o intervenuta estinzione del reato. Egli sosteneva che la condanna ex art. 444 c.p.p., risalente al 2004 e assistita dalla sospensione condizionale, si fosse estinta automaticamente per il decorso del tempo; che, in una procedura concorsuale, non fosse necessaria una pronuncia giudiziale formale di estinzione; che la dichiarazione fosse stata resa in buona fede sulla base di un certificato del casellario recante la dicitura "NULLA"; e che l'amministrazione avrebbe dovuto applicare la disciplina sopravvenuta in materia di casellario giudiziale, anziché la clausola del bando. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva riformulazione delle graduatorie e gli atti di proclamazione dei vincitori, deducendone l'illegittimità derivata. Ha inoltre chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente rilevato che il contraddittorio non era stato integrato nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, qualificabili come controinteressati, ma ha ritenuto di poter prescindere dall'integrazione ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.a., stante la manifesta infondatezza del ricorso. Ha accolto l'eccezione della Regione Lazio, dichiarandone l'estromissione dal giudizio, poiché la procedura concorsuale era stata curata da ARES 118 e non dall'amministrazione regionale. Nel merito, ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto non controverso che il candidato avesse reso dichiarazioni non veritiere sui propri precedenti penali e che non avesse tempestivamente impugnato il bando nella parte in cui imponeva di dichiarare ogni precedente, comprese le condanne ex art. 444 c.p.p., quelle coperte da benefici e quelle relative a reati estinti. La lex specialis, non impugnata nei termini, vincolava l'amministrazione, che non poteva disapplicarla ed era tenuta ad applicarla escludendo il candidato. Il TAR ha inoltre affermato che non rilevava stabilire se il reato fosse automaticamente estinto o non fosse comunque ostativo all'assunzione: tali questioni avrebbero potuto rilevare solo dopo una dichiarazione completa, mentre l'omissione aveva impedito all'amministrazione di svolgere la valutazione prevista dal bando. Il giudice ha altresì escluso di poter valutare, ai sensi dell'art. 34, comma 2, secondo periodo, c.p.a., l'ipotetico contrasto del bando con disposizioni di legge, poiché tale contrasto non avrebbe determinato la nullità della clausola né ne avrebbe consentito la disapplicazione. I motivi aggiunti sono stati respinti per infondatezza derivata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 71 d.P.R. 445/2000

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Fondava i controlli dell'amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplinavano le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato nella domanda di partecipazione.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000

    Era richiamato dal bando e dalla delibera quale conseguenza delle dichiarazioni non veritiere.

  • art. 28, comma 8, d.P.R. 313/2002

    L’interessato che, a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’art. 24, comma 1

    Il TAR ha richiamato l'interpretazione secondo cui la disposizione non opera in modo assoluto quando la lex specialis esprime puntuali esigenze conoscitive e impone la dichiarazione di tutti i precedenti penali.

  • art. 24, comma 1, d.P.R. 313/2002

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato nel quadro della disciplina delle iscrizioni del casellario che il bando imponeva comunque di dichiarare.

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. C.p.p. (c.d. patteggiamento)

    La clausola del bando imponeva di dichiarare anche le sentenze di patteggiamento, comprese quelle assistite da benefici o relative a reati estinti.

  • art. 163 c.p.

    beneficiando della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art.163 C.P.

    La sospensione condizionale non esonerava, secondo il bando, dall'obbligo dichiarativo.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 34, comma 2, secondo periodo, cod. proc. amm.

    Il giudice ha escluso di poter valutare l'ipotetico contrasto del bando con disposizioni di legge quando ciò non avrebbe comportato la nullità della clausola né consentito la sua disapplicazione.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito di prescindere dall'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati controinteressati, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato utilizzato per il rinvio alla motivazione di precedenti pronunce relative a questioni analoghe.

  • art. 97 Cost.

    alla stregua dei criteri d’imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

    È stato richiamato nei precedenti recepiti dal TAR per escludere che l'accertamento dell'estinzione del reato possa essere delegato all'amministrazione procedente.

Massime di principio

  • Quando il bando di concorso impone in modo chiaro e univoco di dichiarare tutti i precedenti penali, comprese le sentenze di patteggiamento, i benefici penali e i reati estinti, il candidato è tenuto a conformarsi alla clausola anche se ritiene che la disciplina generale sul casellario lo esoneri dalla dichiarazione.
  • L'omissione dichiarativa prevista dalla lex specialis costituisce ragione autonoma e oggettiva di esclusione, indipendentemente dal dolo o dalla colpa del candidato e dalla sua buona fede.
  • La mancata impugnazione tempestiva della clausola del bando che impone la dichiarazione dei precedenti penali impedisce di contestarla successivamente insieme al provvedimento di esclusione e vincola l'amministrazione alla sua applicazione.
  • La questione dell'estinzione automatica o formale del reato e quella dell'effettiva ostatività del precedente penale sono irrilevanti quando l'esclusione è fondata sull'omessa dichiarazione: tali profili avrebbero potuto essere valutati dall'amministrazione solo se il candidato avesse fornito una dichiarazione completa.
  • Il giudice amministrativo non può disapplicare una clausola del bando per un ipotetico contrasto con la legge quando tale contrasto, anche se esistente, non determina la nullità della clausola; la lex specialis resta vincolante per l'amministrazione fino a eventuale tempestivo annullamento o autotutela.
  • È possibile prescindere dall'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati quando il ricorso risulta manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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